Regolamento (Ue) 2016/400 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea del 9 Marzo 2016.

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)Il 15 giugno 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica di Moldova per la conclusione di un accordo che stabilisce un’associazione tra l’Unione e la Repubblica di Moldova.

(2)Tali negoziati si sono conclusi e l’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra (2) («l’accordo») è stato firmato il 27 giugno 2014 ed è applicato in via provvisoria dal 1o settembre 2014.

(3)È necessario stabilire le procedure atte a garantire l’effettiva applicazione della clausola di salvaguardia concordata con la Repubblica di Moldova.

(4)L’accordo comprende anche un meccanismo antielusione per la sospensione temporanea dei dazi preferenziali su prodotti specifici. È inoltre necessario stabilire le procedure per l’applicazione effettiva di tale meccanismo.

(5)Le misure di salvaguardia possono essere prese in considerazione solo se il prodotto in questione è importato nell’Unione in quantitativi così accresciuti, in termini assoluti o relativi in rapporto alla produzione dell’Unione, e in condizioni tali da arrecare o da minacciare di arrecare un grave pregiudizio a produttori dell’Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, come stabilito dall’articolo 165, paragrafo 1, dell’accordo.

(6)È opportuno definire alcuni termini tra cui «grave pregiudizio», «minaccia di grave pregiudizio» e «periodo transitorio» di cui all’articolo 169 dell’accordo.

(7)Il compito di dare seguito all’accordo e di riesaminarlo, di condurre inchieste e, se necessario, di istituire misure di salvaguardia dovrebbe essere svolto nel modo più trasparente possibile.

(8)La Commissione dovrebbe ricevere dagli Stati membri le informazioni, comprendenti gli elementi di prova disponibili, su ogni tendenza delle importazioni che possa rendere necessaria l’applicazione di misure di salvaguardia.

(9)L’affidabilità delle statistiche relative a tutte le importazioni dalla Repubblica di Moldova nell’Unione è pertanto fondamentale per appurare se sono soddisfatte le condizioni per l’applicazione delle misure di salvaguardia.

(10)Se esistono elementi di prova prima facie sufficienti per giustificare l’apertura di un procedimento, la Commissione dovrebbe pubblicare un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0400

 

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