Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Nel contesto del dialogo UE-Cina in materia di migrazione e mobilità, l'Unione e la Repubblica popolare cinese hanno convenuto un pacchetto di cooperazione comprendente misure nel settore della migrazione irregolare e della politica in materia di visti, incluso un accordo reciproco di esenzione dal visto per i titolari di passaporti diplomatici.
(2)Il 14 settembre 2015 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizzava la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica popolare cinese per la conclusione di un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese in materia di esenzione dal visto per i soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici («accordo»).
(3)I negoziati relativi all'accordo sono stati avviati il 21 settembre 2015 e sono stati portati a termine con successo mediante la siglatura, con scambio di lettere, il 3 novembre 2015 da parte dell'Unione e il 4 novembre 2015 da parte della Repubblica popolare cinese.
(4)È opportuno firmare l'accordo e approvare le dichiarazioni ad esso accluse a nome dell'Unione. L'accordo dovrebbe essere applicato a titolo provvisorio a decorrere dal terzo giorno successivo alla data della firma, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione formale.
(5)La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (1); il Regno Unito non partecipa pertanto all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
(6)La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (2); l'Irlanda non partecipa pertanto all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici («accordo»), con riserva della conclusione dell'accordo.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Le dichiarazioni accluse alla presente decisione sono approvate a nome dell'Unione.
Articolo 3
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.
Articolo 4
L'accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal terzo giorno successivo alla data della sua firma (3), in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles,il 12 Febbraio 2016
Per il Consiglio
Il Presidente
J.R.V.A.DIJSSELBLOEM
Tratto da:
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D0431