Regolamento (Ue) 2016/399 del Parlamento e del Consiglio europeo del 9 Marzo 2016.

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettere b) ed e),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese (3). A fini di razionalità e chiarezza è opportuno provvedere alla codificazione di tale regolamento.

(2)L’adozione di misure a norma dell’articolo 77, paragrafo 2, lettera e), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), volte a garantire che non vi siano controlli sulle persone all’atto dell’attraversamento delle frontiere interne, è un elemento costitutivo dell’obiettivo dell’Unione, enunciato nell’articolo 26, paragrafo 2, TFUE, di instaurare uno spazio senza frontiere interne nel quale sia assicurata la libera circolazione delle persone.

(3)A norma dell’articolo 67, paragrafo 2, TFUE, la creazione di uno spazio di libera circolazione delle persone deve essere affiancata da altre misure. La politica comune in materia di attraversamento delle frontiere esterne, quale prevista nell’articolo 77, paragrafo 1, lettera b), TFUE, fa parte di tali misure.

(4)È opportuno che che le misure comuni in materia di attraversamento delle frontiere interne da parte delle persone nonché di controllo di frontiera alle frontiere esterne tengano conto dell’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione e, in particolare, delle disposizioni pertinenti della convenzione d’applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (4), nonché del manuale comune (5).

(5)Un regime comune in materia di attraversamento delle frontiere da parte delle persone non mette in discussione né pregiudica i diritti in materia di libera circolazione di cui godono i cittadini dell’Unione e i loro familiari nonché i cittadini dei paesi terzi e i loro familiari che, in virtù di accordi conclusi tra l'Unione e i suoi Stati membri, da un lato, e detti paesi terzi, dall’altro, beneficiano di diritti in materia di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell’Unione.

(6)Il controllo di frontiera è nell’interesse non solo dello Stato membro alle cui frontiere esterne viene effettuato, ma di tutti gli Stati membri che hanno abolito il controllo di frontiera interno. Il controllo di frontiera dovrebbe contribuire alla lotta contro l’immigrazione clandestina e la tratta degli esseri umani nonché alla prevenzione di qualunque minaccia per la sicurezza interna, l’ordine pubblico, la salute pubblica e le relazioni internazionali degli Stati membri.

(7)Le verifiche di frontiera dovrebbero essere effettuate nel pieno rispetto della dignità umana. Il controllo di frontiera dovrebbe essere eseguito in modo professionale e rispettoso ed essere proporzionato agli obiettivi perseguiti.

(8)Il controllo di frontiera comprende non soltanto le verifiche sulle persone ai valichi di frontiera e la sorveglianza tra tali valichi, ma anche l’analisi dei rischi per la sicurezza interna e l’analisi delle minacce che possono pregiudicare la sicurezza delle frontiere esterne. È pertanto necessario stabilire le condizioni, i criteri e le regole dettagliate volti a disciplinare sia le verifiche ai valichi di frontiera sia la sorveglianza alle frontiere, comprese le verifiche nel sistema d’informazione Schengen (SIS).

(9)È necessario stabilire regole per il calcolo della durata autorizzata dei soggiorni brevi nell'Unione. Regole chiare, semplici e armonizzate in tutti gli atti giuridici relativi a questa materia andrebbero a beneficio sia dei viaggiatori sia delle autorità competenti in materia di frontiera e di visti.

(10)Soltanto una verifica delle impronte digitali consente di confermare con certezza che la persona che intende entrare nello spazio Schengen è la stessa cui è stato rilasciato il visto. È quindi necessario disporre l'utilizzazione alle frontiere esterne del Sistema di Informazione Visti (VIS) stabilito dal regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0399

 

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