La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 3, lettera a),
considerando quanto segue:
(1)A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Telemea de Ibănești», presentata dalla Romania, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2).
(2)Il 5 marzo 2015 la Commissione ha ricevuto una notifica di opposizione dalla Grecia. Il 30 aprile 2015 la Commissione ha ricevuto la relativa dichiarazione motivata di opposizione.
(3)La Commissione ha esaminato l'opposizione inviata dalla Grecia e l'ha ritenuta ammissibile. Il termine «Telemea», che fa parte della denominazione «Telemea de Ibănești», è quasi identico al termine «Τελεμές» (Telemés) usato in Grecia. «Τελεμές» (Telemés) è un formaggio bianco in salamoia prodotto in diverse località della Grecia su scala commerciale. Nella domanda di opposizione si sostiene che la registrazione della denominazione «Telemea de Ibănești» metterebbe a repentaglio l'esistenza del termine, parzialmente omonimo, «Τελεμές» (Telemés) nonché l'esistenza di prodotti che esistono legalmente sul mercato greco da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione della domanda di registrazione della denominazione «Telemea de Ibănești».
(4)Con lettera del 22 giugno 2015 la Commissione ha invitato le parti interessate ad avviare idonee consultazioni al fine di giungere ad un accordo conformemente alle rispettive procedure interne.
(5)La Romania e la Grecia hanno raggiunto un accordo, che è stato notificato alla Commissione il 21 settembre 2015, entro i termini stabiliti.
(6)Come si evince dalle informazioni scambiate con la Grecia nel contesto della procedura di opposizione, la Romania produce su scala nazionale un formaggio denominato «Telemea». Tale produzione è rispondente ad una norma nazionale approvata dall'ente rumeno di normazione. Nel 2014 sono state prodotte in Romania circa 24 000 tonnellate di «Telemea». Nel presentare la domanda di registrazione della denominazione «Telemea de Ibănești» la Romania non intendeva riservare l'uso del termine «Telemea».
(7)La Romania e la Grecia hanno concordato che la protezione della denominazione «Telemea de Ibănești» non debba includere il nome semplice «Telemea» bensì unicamente il nome composto «Telemea de Ibănești» nella sua interezza. Inoltre, esse hanno concluso che nel regolamento che inserisce la denominazione «Telemea de Ibănești» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette vada inserito un considerando che specifichi la portata della protezione.
(8)Poiché è conforme al disposto del regolamento (UE) n. 1151/2012 ed alla normativa dell'Unione, il contenuto dell'accordo concluso tra Romania e Grecia dovrebbe essere preso in considerazione.
(9)Pertanto, la denominazione d'origine «Telemea de Ibănești» (DOP) deve essere protetta nella sua interezza mentre il termine «Telemea» può continuare ad essere usato nell'etichettatura o nelle presentazioni all'interno del territorio dell'Unione, a condizione che siano rispettati i principi e le norme applicabili nell'ordinamento giuridico dell'Unione,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
La denominazione «Telemea de Ibănești» (DOP) è registrata.
La denominazione contenuta nel primo paragrafo designa un prodotto della Classe 1.3. Formaggi, che figura nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
Articolo 2
Il termine «Telemea» può continuare ad essere adoperato nell'etichettatura o nelle presentazioni all'interno dell'Unione a condizione che siano rispettati i principi e le norme applicabili nell'ordinamento giuridico dell'Unione.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles,l'11 Marzo 2016
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1458569591931&uri=CELEX:32016R0365