Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione (PESC) 2016/368 del 14 marzo 2016 del Consiglio, che modifica la posizione comune 2002/402/PESC del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti dei membri dell'organizzazione Al-Qaida e di altri individui, gruppi, imprese ed entità ad essi associate (1),
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 881/2002 (2) del Consiglio, attua le misure previste dalla posizione comune 2002/402/PESC (3).
(2)Il 17 dicembre 2015 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione (UNSCR) 2253 (2015), in cui ribadisce che lo Stato islamico dell'Iraq e del Levante (ISIL o Da'esh) è un'ala scissionista di Al-Qaeda e che qualsiasi persona, gruppo, impresa o entità che sostiene l'ISIL (Da'esh) o Al-Qaeda può essere inserita/o negli elenchi delle Nazioni Unite.
(3)Il 14 marzo 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/368, che modifica la posizione comune 2002/402/PESC ed estende l'ambito di applicazione delle misure restrittive a determinate persone, gruppi, imprese ed entità associate all'ISIL (Da'esh).
(4)Poiché le misure in questione rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.
(5)È inoltre opportuno modificare il regolamento (CE) n. 881/2002 per tener conto delle modifiche legislative intervenute dopo la sua adozione.
Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1458569591931&uri=CELEX:32016R0363