La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 1, lettera e),
considerando quanto segue:
(1)L'allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007 elenca le persone, le entità e gli organismi che, essendo stati designati dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU), sono interessati dal congelamento dei fondi e delle risorse economiche ai sensi di tale regolamento.
(2)L'allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007 elenca le persone, le entità e gli organismi che, non figurando nell'elenco dell'allegato IV, sono stati inseriti nell'elenco dal Consiglio e sono interessati dal congelamento dei fondi e delle risorse economiche ai sensi di tale regolamento.
(3)Il 2 marzo 2016 il CSNU ha deciso di aggiungere 16 persone fisiche e 12 entità all'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive e ha aggiornato le informazioni identificative relative a una persona e a due entità. Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato IV. Dovrebbe essere modificato anche l'allegato V, in quanto sette delle entità e una persona figurano nell'elenco.
(4)Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 329/2007 è così modificato:
1)L'allegato IV è modificato in conformità dell'allegato I del presente regolamento;
2)L'allegato V è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles,il 4 Marzo 2016
Per la Commissione,
a nome del Presidente
Capo del Servizio degli Strumenti di Politica Estera
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0315