Regolamento (UE) 2016/324 della Commissione del 7 Marzo 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.

(2)Tale elenco può essere aggiornato conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, che può essere avviata su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.

(3)L'elenco UE degli additivi alimentari è stato definito in base agli additivi autorizzati negli alimenti conformemente alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 94/35/CE (3), 94/36/CE (4) e 95/2/CE (5), e una volta esaminata la loro conformità agli articoli 6, 7, 8 e 16 del regolamento (CE) n. 1333/2008. L'elenco UE include gli additivi alimentari sulla base delle categorie di alimenti ai quali essi possono essere aggiunti.

(4)A causa delle difficoltà incontrate durante il trasferimento degli additivi alimentari nel nuovo sistema di classificazione di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, gli alimenti per lattanti e per la prima infanzia non sono stati trasferiti dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 95/2/CE all'allegato II, parte A, tabella 1 del regolamento (CE) n. 1333/2008. È opportuno garantire che il principio di trasferimento non si applichi a detti alimenti. È pertanto opportuno correggere la tabella anzidetta per inserirvi gli alimenti per lattanti e per bambini nella prima infanzia di cui alla direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), come sostituita dal regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(5)Alla luce dell'articolo 16 del regolamento n. 1333/2008 sull'impiego di additivi alimentari negli alimenti per lattanti e per la prima infanzia è importante chiarire le condizioni di uso degli additivi alimentari elencati nell'allegato II, parte E, categoria alimentare 0 «Additivi alimentari consentiti in tutte le categorie di alimenti» di detto regolamento e modificare il titolo di tale categoria.

(6)È pertanto opportuno apportare un chiarimento all'elenco UE degli additivi alimentari affinché rifletta tutti gli usi di cui agli articoli 6, 7, 8 e 16 del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(7)A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l'elenco UE degli additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 la Commissione è tenuta a chiedere il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») salvo se gli aggiornamenti in questione non possono avere un effetto sulla salute umana. Poiché l'elenco UE è modificato per chiarire usi di additivi già autorizzati in conformità alle direttive 94/35/CE, 94/36/CE e 95/2/CE, l'aggiornamento di questo elenco non può avere un effetto sulla salute umana. Non è pertanto necessario chiedere il parere dell'Autorità.

(8)È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(9)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,il 7 Marzo 2016

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0324

 

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