visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)La sostanza dietilenglicole monoetiletere (DEGEE) con la denominazione INCI Ethoxydiglycol, utilizzata nei prodotti cosmetici, non è ancora disciplinata dal regolamento (CE) n. 1223/2009.
(2)Il DEGEE è stato oggetto di una valutazione del rischio effettuata dalla Francia, in base alla quale la Francia ha deciso (2) che si tratta di una sostanza sicura per i consumatori se utilizzata a una concentrazione massima dell'1,5 % in tutti i prodotti cosmetici, fuorché nei prodotti per l'igiene orale. Tale decisione è stata notificata alla Commissione e agli Stati membri in conformità all'articolo 12 della direttiva 76/768/CEE del Consiglio (3). Di conseguenza la Commissione ha incaricato il comitato scientifico dei prodotti di consumo (CSPC) di formulare un parere sulla sicurezza di ciascuno degli eteri di glicole sottoposti a restrizioni dalla decisione francese.
(3)Il comitato scientifico dei prodotti di consumo, successivamente sostituito dal comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) dalla decisione 2008/721/CE della Commissione (4), ha adottato pareri scientifici sul DEGEE il 19 dicembre 2006 (5), il 16 dicembre 2008 (6), il 21 settembre 2010 (7) e il 26 febbraio 2013 (8).
(4)Il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori ha concluso che l'impiego del DEGEE in tinture per capelli ossidative ad una concentrazione massima del 7 % p/p, in tinture per capelli non ossidative ad una concentrazione massima del 5 % p/p e in altri prodotti da sciacquare ad una concentrazione massima del 10 % p/p non presenta rischi per la salute dei consumatori. Inoltre, tale comitato scientifico ha concluso che l'impiego del DEGEE non comporta rischi per la salute dei consumatori ad una concentrazione massima del 2,6 % p/p in altri prodotti cosmetici non spray e nei seguenti prodotti spray: profumi, spray per capelli, antitraspiranti e deodoranti. L'impiego del DEGEE in prodotti per l'igiene orale e in prodotti per gli occhi, invece, non è stato esaminato dal comitato scientifico della sicurezza dei consumatori e quindi non può essere considerato sicuro per i consumatori.
(5)Alla luce di tali pareri del comitato scientifico della sicurezza dei consumatori, la Commissione ritiene che la mancata regolamentazione del DEGEE rappresenti un rischio potenziale per la salute umana.
(6)Il regolamento (CE) n. 1223/2009 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
(7)È opportuno rinviare l'applicazione delle restrizioni sopra menzionate al fine di consentire all'industria di effettuare i necessari adeguamenti delle formulazioni dei prodotti. In particolare, è opportuno concedere alle imprese un periodo di dodici mesi per immettere sul mercato i prodotti conformi e ritirare dal mercato i prodotti non conformi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente dei prodotti cosmetici,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
L'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
A decorrere dal 25 marzo 2017 solo i prodotti cosmetici conformi al presente regolamento possono essere immessi e messi a disposizione sul mercato dell'Unione.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles,il 4 Marzo 2016
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0314