La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (1), in particolare l'articolo 172, paragrafo 2, l'articolo 227, paragrafi 4 e 5, e l'articolo 260, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)La direttiva 2009/138/CE istituisce un regime prudenziale basato sul rischio per le imprese di assicurazione e di riassicurazione dell'Unione. Essa sarà pienamente applicata alle imprese di assicurazione e di riassicurazione dell'UE a decorrere dal 1o gennaio 2016.
(2)In conformità dell'articolo 311 della direttiva 2009/138/CE, la Commissione può adottare atti delegati previsti da tale direttiva anche prima della data della sua applicazione.
(3)Oggetto dell'articolo 172 della direttiva 2009/138/CE è l'equivalenza del regime di solvibilità di un paese terzo che si applica all'attività di riassicurazione delle imprese con sede in detto paese terzo. Una determinazione positiva dell'equivalenza consente ai contratti di riassicurazione conclusi con le imprese che hanno sede in quel paese terzo di essere considerati alla stregua dei contratti di riassicurazione conclusi con imprese autorizzate ai sensi della suddetta direttiva.
(4)Oggetto dell'articolo 227 della direttiva 2009/138/CE è l'equivalenza per le imprese di assicurazione di paesi terzi facenti parte di gruppi aventi sede nell'Unione. Una determinazione positiva dell'equivalenza permette a tali gruppi, quando la deduzione e l'aggregazione sono il metodo di consolidamento utilizzato per la loro informativa di gruppo, di tenere conto del calcolo dei requisiti patrimoniali e del capitale disponibile (fondi propri) ai sensi delle norme della giurisdizione terza, anziché determinarli sulla base della direttiva 2009/138/CE, ai fini del calcolo dei requisiti di solvibilità del gruppo e dei fondi propri ammissibili.
(5)Oggetto dell'articolo 260 della direttiva 2009/138/CE è l'equivalenza delle imprese di assicurazione e di riassicurazione la cui impresa madre abbia sede al di fuori dell'Unione. Ai sensi dell'articolo 261, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE, in caso di determinazione positiva dell'equivalenza, gli Stati membri si basano sulla vigilanza di gruppo equivalente esercitata dalle autorità di vigilanza di gruppo del paese terzo.
(6)Il regime giuridico del paese terzo dev'essere considerato pienamente equivalente a quello stabilito dalla direttiva 2009/138/CE se è conforme ai requisiti che garantiscono un livello comparabile di tutela dei contraenti e dei beneficiari.
(7)L'11 marzo 2015 l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) ha fornito alla Commissione una consulenza sul sistema di regolamentazione e di vigilanza per le imprese e i gruppi di assicurazione e di riassicurazione vigente alle Bermuda, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Dopo l'adozione della modifica alla legislazione in materia di assicurazione da parte delle Bermuda nel luglio 2015, l'EIOPA ha aggiornato la sua consulenza il 31 luglio 2015. La consulenza dell'EIOPA si basa sul quadro legislativo pertinente delle Bermuda, inclusi l'Insurance Amendment (No 2) Act 2015 (di seguito «la legge»), adottato nel luglio 2015 e in vigore dal 1o gennaio 2016, l'Insurance Code of Conduct, che è stato modificato con effetto da luglio 2015, e le regole prudenziali assicurative riviste adottate dall'autorità monetaria delle Bermuda (di seguito «la BMA») ed in vigore dal 1o gennaio 2016. La Commissione ha fondato la propria valutazione sulle informazioni fornite dall'EIOPA.
(8)Tenendo conto delle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione (3), in particolare degli articoli 378, 379 e 380, oltre che della consulenza dell'EIOPA, occorre applicare alcuni criteri per valutare l'equivalenza ai sensi dell'articolo 172, paragrafo 2, dell'articolo 227, paragrafo 4, e dell'articolo 260, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE.
(9)Tali criteri comprendono alcuni requisiti che sono comuni a due o più degli articoli 378, 379 e 380 del regolamento delegato (UE) 2015/35, che sono validi a livello delle singole imprese di assicurazione o di riassicurazione e a livello di gruppi di assicurazione o di riassicurazione. Nel presente atto si specifica se le imprese di assicurazione sono considerate a livello individuale («singole imprese») o di gruppo, in quanto le singole imprese possono essere o meno parte di gruppi. I criteri in questione riguardano gli ambiti dei poteri, della solvibilità, della governance, della trasparenza, della cooperazione tra le autorità e del trattamento delle informazioni riservate, nonché dell'impatto delle decisioni sulla stabilità finanziaria.
(10)Riguardo ai mezzi, ai poteri e alle competenze, l'autorità di vigilanza locale, la BMA, ha il potere di vigilare efficacemente sulle attività di assicurazione o di riassicurazione e di imporre sanzioni o, se del caso, di adottare misure di enforcement tra cui revocare l'autorizzazione alle imprese o sostituirne la dirigenza, in toto o in parte. La BMA detiene le necessarie risorse umane e finanziarie, l'esperienza, le capacità e il mandato per tutelare efficacemente tutti i contraenti e i beneficiari.
Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2016_058_R_0010