La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (1), in particolare l'articolo 172, paragrafo 4, e l'articolo 227, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1)La direttiva 2009/138/CE istituisce un regime di solvibilità basato sul rischio per le imprese di assicurazione e di riassicurazione dell'Unione. Essa sarà pienamente applicata alle imprese di assicurazione e di riassicurazione dell'UE a decorrere dal 1o gennaio 2016.
(2)In conformità dell'articolo 311 della direttiva 2009/138/CE, la Commissione può adottare gli atti delegati previsti da tale direttiva anche prima della data della sua applicazione.
(3)Oggetto dell'articolo 172 della direttiva 2009/138/CE è l'equivalenza del regime di solvibilità di una giurisdizione o un paese terzo applicato all'attività di riassicurazione delle imprese con sede in detto paese terzo. Una determinazione positiva dell'equivalenza consente ai contratti di riassicurazione conclusi con le imprese che hanno sede in quella giurisdizione di essere considerati alla stregua dei contratti di riassicurazione conclusi con imprese autorizzate ai sensi della suddetta direttiva.
(4)L'articolo 172, paragrafo 4, della direttiva 2009/138/CE prevede una determinazione dell'equivalenza temporanea a durata prestabilita per le giurisdizioni o i paesi terzi i cui regimi di solvibilità per il settore riassicurativo soddisfano taluni criteri. La determinazione dell'equivalenza temporanea è valida fino al 31 dicembre 2020, con possibilità di rinnovo per un massimo di un anno, come stabilito all'articolo 172, paragrafo 5.
(5)Oggetto dell'articolo 227 della direttiva 2009/138/CE è l'equivalenza per le imprese di assicurazione di paesi terzi facenti parte di gruppi con sede nell'Unione. Una determinazione positiva dell'equivalenza permette a tali gruppi, quando la deduzione e l'aggregazione sono il metodo di consolidamento autorizzato per la loro informativa di gruppo, di tenere conto del calcolo dei requisiti patrimoniali e del capitale disponibile (fondi propri) ai sensi delle norme della giurisdizione terza, anziché determinarli sulla base della direttiva 2009/138/CE, ai fini del calcolo dei requisiti di solvibilità del gruppo e dei fondi propri ammissibili.
(6)L'articolo 227, paragrafo 5, della direttiva 2009/138/CE prevede una determinazione dell'equivalenza provvisoria a durata prestabilita per le giurisdizioni o i paesi terzi i cui regimi di solvibilità per il settore assicurativo soddisfano taluni criteri. Una determinazione dell'equivalenza provvisoria è valida per un periodo di 10 anni con possibilità di rinnovo.
(7)Per valutare l'equivalenza temporanea a norma dell'articolo 172, paragrafo 4, della direttiva 2009/138/CE e l'equivalenza provvisoria a norma dell'articolo 227, paragrafo 5, della direttiva 2009/138/CE, è necessario prendere in considerazione una serie di criteri. Tali criteri comprendono determinati requisiti comuni, in particolare per quanto riguarda il regime di solvibilità vigente e i poteri, le risorse e le competenze dell'autorità di vigilanza. Altri criteri sono specifici per ciascuno dei due tipi di equivalenza, in particolare quelli relativi alla convergenza verso un regime totalmente equivalente, allo scambio di informazioni con le autorità di vigilanza e al segreto professionale.
(8)Il regime di solvibilità giapponese è stabilito dall'Insurance Business Act e dall'Insurance Business Ordinance, modificati da ultimo nel 2010. Esiste un regime di licenze globale per l'autorizzazione degli assicuratori. In Giappone per svolgere l'attività di riassicurazione è necessaria una licenza di assicurazione non vita. La governance, la gestione del rischio e gli obblighi di informativa sono parzialmente stabiliti dalle Supervisory Guidelines della Japan Financial Services Agency (JFSA). Le Supervisory Guidelines non hanno valore giuridico ma vengono monitorate attentamente dalla JFSA, che ha il potere di imporre misure correttive qualora lo reputi opportuno.
(9)A marzo del 2015 l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) ha fornito alla Commissione una consulenza sul sistema di regolamentazione e di vigilanza per le imprese di assicurazione e riassicurazione vigente in Giappone, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Successivamente l'EIOPA ha anche assistito la Commissione e fornito un ulteriore contributo per quanto riguarda la valutazione del settore assicurativo giapponese ai sensi dell'articolo 227, paragrafo 5, della direttiva 2009/138/CE. La Commissione ha fondato la propria valutazione sulle informazioni fornite dall'EIOPA.
(10)Il Giappone ha un'autorità indipendente di vigilanza delle assicurazioni, la JSFA, dotata dei poteri e delle risorse necessarie per svolgere i propri compiti. Nel 2013 la JFSA aveva circa 100 unità di personale dedicate a tempo pieno alla vigilanza sulle assicurazioni, e altro personale disponibile all'interno dell'organizzazione. I suoi poteri d'indagine comprendono ispezioni in loco, e tra le sanzioni figurano ordinanze amministrative che possono arrivare fino al ritiro della licenza e sanzioni individuali. La JSFA può anche trasmettere documenti alla magistratura inquirente.
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2016_058_R_0011