Decisione d’esecuzione (UE) 2016/299 della Commissione del 2 Marzo 2016 che chiude i procedimenti antidumping relativi alle importazioni di silico-manganese originario dell'India.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1.PROCEDURA

1.1.Apertura

(1)Il 20 dicembre 2014 la Commissione europea («la Commissione») ha avviato un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni nell'Unione di silico-manganese originario dell'India («il paese interessato») sulla base dell'articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2) («l'avviso di apertura»).

(2)La Commissione ha avviato l'inchiesta in seguito a una denuncia presentata il 10 novembre 2014 dal Comité de Liaison des Industries de Ferro-Alliages («Euroalliages» o «il denunciante») per conto di tre produttori dell'Unione. Il denunciante rappresenta più del 25 % della produzione totale dell'Unione di silico-manganese. La denuncia conteneva elementi di prova di dumping e di conseguente notevole pregiudizio sufficienti per giustificare l'apertura dell'inchiesta.

1.2.Parti interessate

(3)Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi per partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti, gli importatori, gli utilizzatori e le associazioni dell'Unione notoriamente interessati nonché le autorità indiane in merito all'apertura dell'inchiesta, invitandoli a partecipare.

(4)Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

1.3.Campionamento

(5)Nell'avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento selezionando produttori esportatori in India e importatori indipendenti a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

a)Campionamento dei produttori dell'Unione

(6)A causa del numero limitato di produttori dell'Unione noti, il campionamento non è stato necessario. Tutti i produttori dell'Unione noti sono stati informati dell'apertura dell'inchiesta e sono stati invitati a manifestarsi e a partecipare all'inchiesta.

b)Campionamento degli importatori

(7)Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti sono stati invitati a manifestarsi alla Commissione e a fornire le informazioni indicate nell'avviso di apertura.

(8)Quattro importatori indipendenti si sono manifestati ma solo due di essi hanno fornito le informazioni richieste e hanno acconsentito a essere inclusi nel campione. In considerazione del loro numero ridotto, la Commissione ha deciso che il campionamento non fosse necessario.

c)Campionamento dei produttori esportatori in India

(9)Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori in India sono stati invitati a manifestarsi alla Commissione e a fornire le informazioni indicate nell'avviso di apertura.

(10)Inizialmente 21 produttori esportatori hanno risposto al questionario per il campionamento entro il termine stabilito. Essi hanno comunicato un volume totale di vendite all'esportazione che in base ai dati Eurostat rappresentava il 48 % delle importazioni totali dall'India durante il periodo dell'inchiesta.

Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D0299

 

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