La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)Secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2006/42/CE, la Spagna ha informato la Commissione di una misura volta a vietare l'immissione sul mercato di un'idropulitrice del tipo Parkside PHD 100 B2, fabbricata da Grizzly Gartengeräte GmbH & Co. KG, Germania e distribuita da Lidl Supermercados, S.A.U., Spagna.
(2)Il motivo della misura è la non conformità dell'idropulitrice ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato I della direttiva 2006/42/CE.
(3)All'allegato I, sezione 1.5.1 («Energia elettrica»), la direttiva 2006/42/CE prescrive che la macchina, se alimentata con energia elettrica, sia progettata, costruita ed equipaggiata in modo da prevenire o da consentire di prevenire tutti i pericoli dovuti all'energia elettrica. All'allegato I, sezione 1.5.2 («Elettricità statica»), la direttiva 2006/42/CE prescrive che la macchina sia progettata e costruita in modo da evitare o da ridurre la formazione di cariche elettrostatiche potenzialmente pericolose e/o sia munita di mezzi che consentano di scaricarle.
(4)La dichiarazione di conformità CE dell'idropulitrice rilasciata dal fabbricante fa riferimento, tra l'altro, alla norma armonizzata EN 60335-2-67:2009 «Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare — parte 2-67: Norme particolari per apparecchi per il trattamento e per la pulizia dei pavimenti per uso commerciale [IEC 60335-2-67:2002 (Modificata) + A1:2005 (Modificata)]».
Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D0175