Decisione della Commissione del 8 Febbraio 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 101, paragrafo 2,

vista la decisione del Consiglio che approva la conclusione da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell’energia atomica, del protocollo dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Montenegro, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea («il protocollo»),

considerando quanto segue:

(1)La conclusione del protocollo è soggetta a procedure distinte per quanto riguarda le questioni che rientrano nel campo di applicazione del trattato sull’Unione europea e del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, da una parte, e le questioni che rientrano nel campo di applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, dall’altra.

(2)Il 13 maggio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/321/UE (1) relativa alla conclusione del protocollo a nome dell’Unione europea e dei suoi Stati membri a norma dell’articolo 218, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 6, paragrafo 2, dell’atto di adesione della Croazia.

(3)Il 22 ottobre 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/315/Euratom (2) che approva la conclusione del protocollo da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell’energia atomica.

(4)Il protocollo dovrebbe essere concluso anche a nome della Comunità europea dell’energia atomica per quanto riguarda le questioni che rientrano nel campo di applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,

Decide:

Articolo 1

È approvata la conclusione, a nome della Comunità europea dell’energia atomica, del protocollo dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Montenegro, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea («il protocollo») (3).

Articolo 2

Il presidente della Commissione è autorizzato a espletare, a nome della Comunità europea dell’energia atomica, tutte le procedure necessarie per esprimere il consenso della Comunità europea dell’energia atomica a essere vincolata dal protocollo, in particolare a depositare la notifica di cui all’articolo 11 del protocollo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles,il 8 Febbraio 2016

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D0211(02)

 

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