La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo ai conti economici ambientali europei (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 691/2011 ha istituito una struttura modulare per i conti economici ambientali, la quale comprende un modulo per i conti dei flussi fisici d'energia che figura nell'allegato VI.
(2)L'istituzione di un elenco dei prodotti energetici ai fini del regolamento (UE) n. 691/2011 relativo ai conti economici ambientali europei è fondamentale per determinare il campo di applicazione dei conti dei flussi fisici d'energia, per consentire la comparabilità dei dati statistici in tutti gli Stati membri e per garantire la coerenza interna (bilanciamento) dei conti dei flussi fisici d'energia.
(3)L'allegato B del regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) stabilisce un elenco di prodotti energetici per le statistiche dell'energia. Sulla base di tale elenco, è necessario specificare i prodotti energetici ai fini dei conti dell'energia. I conti dell'energia sono volti ad analizzare le interazioni tra l'ambiente e le azioni antropiche, al fine di valutare l'intero ciclo ambiente-economia-ambiente creato dalle attività antropiche. I conti dell'energia dovrebbe pertanto comprendere in particolare i residui derivanti dall'uso finale dei prodotti energetici, così come dai prodotti naturali grezzi e da quelli trasformati.
(4)Una definizione per i prodotti energetici non compresa nell'allegato B del regolamento (CE) n. 1099/2008 dovrebbe basarsi sulle norme internazionali in materia di conti economici ambientali, al fine di assicurare l'efficienza in termini di costi e di evitare inutili oneri per i rispondenti,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
Ai fini della sezione 3 dell'allegato VI del regolamento (UE) n. 691/2011, gli Stati membri elaborano i conti dei flussi fisici d'energia sulla base dei prodotti energetici elencati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles,il 24 Novembre 2015
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0172