La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il paragrafo 4 della raccomandazione 14-01 della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) concernente un programma pluriennale di conservazione e di gestione per i tonnidi tropicali stabilisce che i pescherecci di lunghezza complessiva pari o superiore a 20 metri non iscritti al registro ICCAT dei pescherecci autorizzati a praticare la pesca dei tonnidi tropicali non sono autorizzati a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare, trasferire, trasformare o sbarcare tonno obeso e/o tonno albacora dalla zona della convenzione ICCAT. L'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2015/98 della Commissione (2) esonera la norma ICCAT dall'applicazione dell'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, ma soltanto per quanto riguarda il tonno obeso. Dato che, in pratica, la cattura accessoria del tonno albacora è possibile nell'ambito di altre attività di pesca che non intendono pescare questa specie e che sono soggette all'obbligo di sbarco, l'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2015/98 dovrebbe essere modificato per aggiungere al tonno obeso il tonno albacora.
(2)L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/98 prevede una deroga all'obbligo di sbarco degli esemplari di tonno rosso di dimensioni inferiori alla taglia minima di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio (3). La taglia minima di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 302/2009 è di 30 kg o 115 cm. Tuttavia, l'articolo 9, paragrafi 2 e 8, dello stesso regolamento prevede una taglia minima diversa per il tonno rosso catturato i) nell'Atlantico orientale da tonniere con lenze a canna e imbarcazioni con lenze trainate; ii) nel mare Adriatico a fini di allevamento; e iii) nel Mediterraneo nell'ambito della pesca costiera artigianale di pesce fresco da tonniere con lenze a canna, pescherecci con palangari e pescherecci con lenze a mano. L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/98 della Commissione dovrebbe essere modificato per includere le taglie minime al di sotto dei 30 kg o 115 cm di cui all'articolo 9, paragrafi 2 e 8, del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio.
(3)L'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2015/98 prevede deroghe all'obbligo di sbarco per quanto riguarda il pesce spada (Xiphias gladius) nell'Oceano atlantico settentrionale. Dato che il paragrafo 9 della raccomandazione ICCAT 13-02 per la conservazione del pesce spada dell'Atlantico settentrionale si applica al pesce spada catturato o sbarcato in tutto l'Oceano atlantico, occorre modificare tale articolo, affinché si applichi all'intero Oceano atlantico.
Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0171