Decisione (UE) 2016/154 della Commissione del 22 Luglio 2015.

La commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma (1),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni a norma del suddetto articolo (2),

e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

(1)Con decisione del 16 ottobre 2002 la Commissione ha avviato il procedimento di indagine formale ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE («la decisione di avvio») relativo al vantaggio derivante dal mancato pagamento dell'imposta sulle società da parte dell'ente pubblico industriale e commerciale «Électricité de France (E.D.F.), Service National» («EDF», diventato a fine 2004 società per azioni «Électricité de France SA»), al momento della riclassificazione del suo bilancio nel 1997, su una parte degli accantonamenti contabili creati in esenzione d'imposta per il rinnovo della rete di alimentazione generale («RAG») e convertiti in capitale.

(2)Nelle osservazioni trasmesse alla Commissione con lettera dell'11 dicembre 2002, le autorità francesi hanno contestato che EDF abbia beneficiato di un vantaggio fiscale sostenendo in particolare che il conferimento integrativo al patrimonio avesse lo scopo di correggere una sottocapitalizzazione e fosse pertanto giustificato.

(3)Con lettera del 21 gennaio 2003 la Commissione ha trasmesso alla Francia le osservazioni di un solo terzo interessato invitandola a formulare eventuali commenti, ma le autorità francesi non hanno presentato osservazioni.

(4)Il 12 febbraio 2003 si è svolta una riunione tecnica tra la Commissione e le autorità francesi, seguita da una richiesta di informazioni della Commissione del 4 luglio 2003.

(5)L'11 novembre 2003 la Francia ha fornito nuove informazioni. Il 17 novembre 2003 si è tenuta una nuova riunione tecnica tra la Commissione, le autorità francesi e alcuni rappresentanti di EDF e il 20 novembre 2003 le autorità francesi hanno inviato ulteriori informazioni.

(6)Con decisione del 16 dicembre 2003 (3), la Commissione ha dichiarato incompatibile con il mercato interno la misura di aiuto di cui EDF aveva beneficiato e ha imposto il recupero dell'aiuto con applicazione degli interessi. L'aiuto è stato rimborsato a febbraio 2004.

(7)Con sentenza del 15 dicembre 2009, il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione (4) e la Francia ha restituito a EDF l'importo dell'aiuto che era stato rimborsato nel 2004.

(8)Con sentenza del 5 giugno 2012, la Corte ha respinto l'impugnazione della Commissione contro la sentenza del Tribunale (5).

(9)Con decisione del 2 maggio 2013, la Commissione ha esteso il procedimento di indagine formale («la decisione di estensione») (6).

(10)Le autorità francesi hanno presentato le loro osservazioni alla Commissione il 1o luglio 2013.

Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D0154

 

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