Decisione (UE) 2016/153 della Commissione del 2 Luglio 2015.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detti articoli (1),

considerando quanto segue:

1.PROCEDIMENTO

(1)Il 9 dicembre 2008 (2) (in appresso «la decisione del 2008») la Commissione ha approvato un piano di aiuti a favore del sistema bancario austriaco, che è stato successivamente prorogato quattro volte (3) ed è infine scaduto il 30 giugno 2011.

(2)Nell'aprile 2009 Österreichische Volksbanken AG (in appresso «ÖVAG») è stata oggetto di una ricapitalizzazione del valore di 1 miliardo di EUR nell'ambito del piano di aiuti a favore del sistema bancario austriaco. Inoltre, nell'ambito dello stesso piano, ÖVAG ha effettuato tre emissioni garantite dallo Stato del valore di 1 miliardo di EUR ciascuna, rispettivamente in data 9 febbraio, 18 marzo e 14 settembre 2009. L'Austria ha concesso gli aiuti partendo dall'ipotesi che ÖVAG fosse un istituto finanziario sano e ha presentato un piano di redditività in data 29 settembre 2009.

(3)A seguito di un'ulteriore verifica, la Commissione è tuttavia giunta alla conclusione che, in base ai criteri illustrati nella comunicazione della Commissione — La ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria: limitazione degli aiuti al minimo necessario e misure di salvaguardia contro indebite distorsioni della concorrenza (4) (in appresso «la comunicazione sulla ricapitalizzazione»), non era possibile ritenere che al momento della ricapitalizzazione la banca fosse sana ai sensi di detta comunicazione. L'Austria, pur continuando a ritenere che la banca fosse sana, ha nondimeno presentato un piano di ristrutturazione per ÖVAG il 2 novembre 2010.

(4)Con lettera del 9 dicembre 2011 (5) la Commissione ha informato l'Austria della decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso «il TFUE») in merito alla ricapitalizzazione di 1 miliardo di EUR e alla garanzia dell'ammontare di 3 miliardi di EUR concesse a ÖVAG dall'Austria e ha chiesto a quest'ultima di trasmettere un piano di ristrutturazione modificato, la cui versione finale è stata presentata il 4 settembre 2012 (in appresso «il piano di ristrutturazione del 2012»).

(5)Il 19 settembre 2012 la Commissione, a conclusione del procedimento di indagine formale, ha adottato la decisione 2013/298/UE (in appresso «la decisione del 2012») (6), in cui dichiarava che l'aiuto alla ristrutturazione concesso a ÖVAG, comprese le misure di cui al precedente considerando 2, il conferimento di capitale del valore di 250 milioni di EUR sotto forma di azioni ordinarie e di una garanzia sugli attivi che ha aumentato il capitale di 100 milioni di EUR erano compatibili con il mercato interno. Tale decisione si fondava sul piano di ristrutturazione del 2012 e sugli impegni di cui all'allegato della decisione del 2012 (in appresso «gli impegni del 2012»).

(6)La decisione del 2012 si fondava su un piano di riorganizzazione del Volksbanken-Verbund in Austria (in appresso «il Verbund») in quanto associazione con responsabilità solidale (Haftungsgemeinschaft). Del gruppo facevano parte 51 banche di credito cooperativo locali indipendenti (in appresso «le banche primarie») e ÖVAG. La responsabilità delle banche primarie verso ÖVAG era limitata, mentre ÖVAG era pienamente responsabile nei confronti del Verbund (7).

(7)Il 26 ottobre 2014 le risultanze della valutazione complessiva eseguita dalla Banca centrale europea e dall'Autorità bancaria europea (in appresso «la valutazione complessiva della BCE/ABE») hanno evidenziato una perdita del capitale primario di classe 1 (core equity tier 1, in appresso «il CET1») sia nello scenario di base che nello scenario di stress a livello di Verbund, compresa ÖVAG.

(8)Le autorità austriache hanno pubblicamente annunciato di non essere intenzionate a concedere ulteriori aiuti al Verbund. Le misure individuate all'epoca dal Verbund per ovviare alla perdita di capitale, in particolare la vendita delle controllate che non svolgono attività essenziali e l'ulteriore riduzione delle attività ponderate per il rischio (risk-weighted assets, in appresso «le RWA»), da sole non sarebbero state sufficienti a rimediare alla perdita di capitale entro i margini di tempo previsti dal meccanismo di vigilanza unico.

(9)L'assemblea generale straordinaria di ÖVAG del 23 dicembre 2014 ha deciso di adottare i provvedimenti necessari per mettere ÖVAG in liquidazione (Abbaugesellschaft), previa approvazione da parte delle autorità di regolamentazione nazionali, del meccanismo di vigilanza unico e della Commissione, e di trasferire le funzioni essenziali di ÖVAG in quanto organizzazione centrale del Verbund a una delle banche primarie nel contesto di un nuovo piano di ristrutturazione del Verbund (in appresso «il nuovo piano di ristrutturazione») che prevedeva un sistema di responsabilità pienamente solidale.

(10)Considerato che il nuovo piano di ristrutturazione è fondamentalmente diverso dal piano di ristrutturazione del 2012, si rende necessaria una decisione di modifica da parte della Commissione.

Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D0153

 

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