La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto l'atto di adesione della Croazia,
visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,
visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 852/2004 stabilisce norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari destinate agli operatori del settore alimentare, in base ai principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo. Esso dispone che gli operatori del settore alimentare devono rispettare i requisiti strutturali basati su tali principi.
(2)Il regolamento (CE) n. 853/2004 integra le norme stabilite dal regolamento (CE) n. 852/2004. Le norme stabilite dal regolamento (CE) n. 853/2004 comprendono requisiti specifici per gli stabilimenti di trasformazione delle carni e del latte.
(3)In conformità all'allegato V dell'atto di adesione della Croazia, alcuni requisiti strutturali di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004 e all'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 non si applicano ad alcuni stabilimenti in Croazia fino al 31 dicembre 2015. Tali stabilimenti sono elencati sul sito Internet della direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare (3). La Croazia ha chiesto che tale termine sia prorogato fino al 30 giugno 2016 per un numero limitato di stabilimenti dei settori delle carni e del latte.
(4)È opportuno prevedere una proroga delle attuali misure transitorie per quanto riguarda alcuni stabilimenti dei settori delle carni e del latte al fine di concedere loro un periodo supplementare per adeguarsi alle norme di sicurezza alimentare dell'Unione.
(5)Le attuali misure transitorie stabilite nell'allegato V, punto 5, parte II, dell'atto di adesione della Croazia, si applicano fino al 31 dicembre 2015. Al fine di evitare un vuoto giuridico è opportuno che le misure transitorie di cui alla presente decisione si applichino a decorrere dal 1o gennaio 2016. Tali misure dovrebbero essere limitate a un periodo di sei mesi, in quanto l'articolo 42 dell'atto di adesione della Croazia prevede che le misure transitorie si possano applicare solo per un periodo massimo di tre anni dalla data di adesione.
(6)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le
piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
In deroga ai requisiti specifici di cui all'allegato II, capitolo II, del regolamento (CE) n. 852/2004 e all'allegato III, sezione I, capitoli II e III, all'allegato III, sezione II, capitoli II e III, all'allegato III, sezione V, capitolo I, e all'allegato III, sezione IX, capitolo I, parte II. A, del regolamento (CE) n. 853/2004, gli stabilimenti dei settori delle carni e del latte elencati nell'allegato della presente decisione («gli stabilimenti elencati») possono continuare a produrre e a trasformare carni e latte («i prodotti»), fatto salvo il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 2 della presente decisione.
Articolo 2
1.I prodotti provenienti dagli stabilimenti elencati possono solo:
a)Essere immessi sul mercato nazionale croato o sui mercati di paesi terzi conformemente alla pertinente legislazione dell'Unione; o
b)Essere utilizzati per l'ulteriore trasformazione negli stabilimenti elencati, indipendentemente dalla data di commercializzazione.
2.I prodotti recano un bollo sanitario o un marchio di identificazione diverso da quello previsto dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 853/2004.
3.La Croazia utilizza il bollo sanitario o il marchio di identificazione che ha comunicato per iscritto alla Commissione in data 29 giugno 2012, conformemente all'allegato V, punto 5, parte II, paragrafo 3, dell'atto di adesione della Croazia.
4.I paragrafi 1 e 2 si applicano a tutti i prodotti provenienti da stabilimenti integrati di trasformazione di carni fresche, carni macinate, preparazioni di carni, carni separate meccanicamente e latte, laddove una parte dello stabilimento corrisponda a uno stabilimento elencato.
Articolo 3
La Croazia provvede affinché gli stabilimenti elencati che non rispettano i requisiti specifici di cui all'allegato II, capitolo II, del regolamento (CE) n. 852/2004 e all'allegato III, sezione I, capitoli II e III, all'allegato III, sezione II, capitoli II e III, all'allegato III, sezione V, capitolo I, e all'allegato III, sezione IX, capitolo I, part II.A, del regolamento (CE) n. 853/2004, cessino la loro attività.
Articolo 4
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016 fino al 30 giugno 2016.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles,il 4 Febbraio 2016
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D0158