Regolamento (UE) 2016/156 della Commissione del 18 Gennaio 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b) e l'articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze boscalid, clothianidin, thiamethoxam e tolclofos-metile sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. Gli LMR per la sostanza folpet sono fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del medesimo regolamento.

(2)Per la sostanza boscalid l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, nel seguito «l'Autorità», ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1, del medesimo regolamento (2). Essa ha proposto di modificare la definizione di residuo e ha concluso che per tutti gli LMR esaminati mancavano alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione dei rischi. L'Autorità ha dichiarato che è prevedibile un potenziale di accumulo di residui di boscalid nelle colture in avvicendamento, ha calcolato sia LMR che tengono conto di questo potenziale di accumulo, sia che non ne tengono conto, e ha lasciato ai responsabili della gestione dei rischi il compito di scegliere l'opzione necessaria. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall'Autorità e che considera il potenziale di accumulo. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.

(3)Per la sostanza clothianidin l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1, del medesimo regolamento (3). Essa ha raccomandato di ridurre gli LMR per noci di pecàn, papaie, patate, pomodori, peperoni, melanzane, mais dolce, cavolfiori, brassicacee a foglia, lattuga, cerfoglio, fagioli (freschi, senza baccello), piselli (freschi, senza baccello), lenticchie fresche, semi di cotone, sorgo in chicchi, cacao e radici di cicoria. Per altri prodotti ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. Essa ha concluso che, per quanto concerne gli LMR per agrumi, ciliegie, uva da tavola e da vino, fragole, ananas, meloni, cocomeri/angurie, cavoli rapa e scarole alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione dei rischi. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.

(4)Per la sostanza thiamethoxam l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1, del medesimo regolamento (4). Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo e ha raccomandato di ridurre gli LMR per le noci di pecàn, pomacee, pesche, olive da tavola, banane, papaie, patate, rutabaghe, mais dolce, cavolfiori, cavoletti di Bruxelles, cavoli cappucci, brassicacee a foglia, fagioli (freschi, con e senza baccello), piselli (freschi, senza baccello), lenticchie fresche, legumi da granella, semi di lino, arachidi, semi di papavero, semi di sesamo, semi di girasole, semi di colza, semi di soia, semi di senape, semi di cotone, semi di zucca, cartamo, borragine, camelina/dorella, semi di canapa, semi di ricino, olive per la produzione di olio, avena in chicchi, segale in chicchi, cacao, barbabietole da zucchero (radici), suini (muscolo, fegato, reni), bovini (muscolo, fegato, reni), ovini (muscolo, fegato, reni) e caprini (muscolo, fegato, reni). Per altri prodotti ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. Essa ha concluso che, per quanto concerne gli LMR per agrumi, albicocche, ciliegie, uva da tavola e da vino, fragole, ananas, meloni, cocomeri/angurie e scarole alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione dei rischi. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.

(5)Per la sostanza folpet l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1, del medesimo regolamento (5). Essa ha proposto di modificare la definizione di residuo e ha raccomandato di aumentare o mantenere invariati gli LMR vigenti per alcuni prodotti. Essa ha concluso che, per quanto concerne gli LMR per fragole, olive da tavola, patate, ravanelli, salsefrica o barba di becco, pomodori, meloni, olive per la produzione di olio, orzo in chicchi, frumento in chicchi, luppolo (essiccato), pollame (carne, tessuto adiposo, fegato) e uova di volatili alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione dei rischi. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. L'Autorità ha concluso che, per quanto riguarda gli LMR per aglio, cipolle, scalogni, cipolline, cavoli rapa, lattuga, scarola, spinaci e fagioli (freschi, senza baccelli) non erano disponibili informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione dei rischi. Per tali prodotti gli LMR dovrebbero essere fissati al limite specifico di determinazione.

(6)Per la sostanza tolclofos-metile l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1, del medesimo regolamento (6). L'Autorità ha raccomandato di mantenere gli LMR per le patate e ha concluso che, per quanto concerne gli LMR per ravanelli, broccoli, cavolfiori, cavoletti di Bruxelles, cavoli cappucci, dolcetta, lattuga, scarola (indivia a foglie larghe), crescione, crescione inglese, rucola, senape juncea, foglie e germogli di Brassica spp., alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione dei rischi. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. L'Autorità ha concluso che, per quanto concerne gli LMR per rutabaghe, rape, cavoli cinesi, cavoli ricci, cavoli rapa, sedano, suini (muscolo, tessuto adiposo, fegato e rene), bovini (muscolo, tessuto adiposo, fegato e rene), ovini (muscolo, tessuto adiposo, fegato e rene), caprini (muscolo, tessuto adiposo, fegato e rene), pollame (muscolo, tessuto adiposo e fegato), latte (vaccino, ovino, caprino) e uova di volatili non erano disponibili informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione dei rischi. Per tali prodotti gli LMR dovrebbero essere fissati al limite specifico di determinazione.

(7)Per quanto riguarda i prodotti in cui l'impiego del prodotto fitosanitario in questione non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all'importazione o limiti massimi di residui del Codex (CXL), gli LMR dovrebbero essere fissati al limite specifico di determinazione o all'LMR di base, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.

(8)La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di adattare alcuni limiti di determinazione. Per quanto riguarda varie sostanze, tali laboratori sono giunti alla conclusione che per alcuni prodotti gli sviluppi della tecnica richiedono la fissazione di specifici limiti di determinazione.

(9)Sulla base dei pareri motivati dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(10)I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.

Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0156

 

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