Decisione d’Esecuzione (Ue) 2016/159 della Commissione del 4 Febbraio 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 652/2014, agli Stati membri possono essere concesse sovvenzioni riguardo alle misure di emergenza adottate a seguito della conferma della presenza di uno degli organismi nocivi elencati all'articolo 17 di tale regolamento.

(2)Le notifiche ufficiali di focolai di organismi nocivi sono trasmesse dagli Stati membri alla Commissione a norma degli articoli 1 e 2 della decisione di esecuzione 2014/917/UE della Commissione (2). Le informazioni fornite nella notifica ufficiale costituiscono i dati preliminari relativi ai focolai di organismi nocivi.

(3)Al fine di garantire una sana gestione finanziaria e di disporre rapidamente delle informazioni relative alle misure fitosanitarie adottate dagli Stati membri è opportuno fissare le date entro le quali questi ultimi devono presentare le domande di sovvenzione e le richieste di pagamento e specificare le informazioni che devono essere fornite. Si dovrebbero fornire, in particolare, le prime stime e le previsioni aggiornate delle spese sostenute dagli Stati membri.

(4)Occorre specificare il tasso da applicare per la conversione delle stime finanziarie e delle richieste di pagamento presentate dagli Stati membri che non usano l'euro come valuta nazionale.

(5)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D0159

 

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