Regolamento d’Esecuzione (UE) 2016/90 della Commissione del 26 Gennaio 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (il «regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

1.PROCEDURA

1.1.Misure in vigore

(1)Le misure antidumping in vigore sulle importazioni di alcuni tipi di cavi d'acciaio originari dell'Ucraina sono state originariamente istituite dal regolamento (CE) n. 1796/1999 del Consiglio (2) (il «regolamento originale») ed estese da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 del Consiglio (3) (le «misure in vigore»).

(2)Le misure in vigore assumono la forma di un dazio ad valorem a livello del 51,8 %.

1.2.Domanda di riesame.

(3)La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. La domanda è stata presentata dalla PJSC «PA»«Stalkanat-Silur» («il richiedente»), un produttore esportatore dell'Ucraina.

(4)La domanda si limitava all'esame del dumping per quanto riguarda il richiedente.

(5)Nella domanda, il richiedente forniva elementi di prova prima facie a dimostrazione del carattere duraturo dei mutamenti della sua attuale struttura, nata dalla fusione, tra gli altri, di due produttori esportatori indipendenti in Ucraina (dei quali solo uno è stato esaminato individualmente in precedenza).

(6)Il richiedente affermava inoltre che il suo margine di dumping era notevolmente più basso rispetto al livello attuale delle misure, calcolando tale margine di dumping in base ai prezzi sul mercato interno del richiedente o in base al suo valore normale costruito [costi di produzione, spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e profitti] anziché in base al valore usato in precedenza, vale a dire il valore normale del paese di riferimento.

(7)Secondo il richiedente, pertanto, il mantenimento delle misure al livello attuale non era più necessario per compensare gli effetti del dumping pregiudizievole come a suo tempo stabilito.

1.3.Apertura di un riesame

(8)Dopo aver informato gli Stati membri, la Commissione ha stabilito che esistevano elementi sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale e ha annunciato, con un avviso pubblicato il 18 novembre 2014 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (4), l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, limitata all'esame del dumping per quanto riguarda il richiedente.

1.4.Prodotto in esame e prodotto simile

(9)Il prodotto oggetto dell'attuale riesame è lo stesso prodotto oggetto dell'inchiesta iniziale e dell'ultima inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure in vigore, ovvero cavi d'acciaio, compresi i cavi chiusi e ad esclusione dei cavi d'acciaio inossidabile, con sezione trasversale massima superiore a 3 mm, originari dell'Ucraina (il «prodotto in esame» o «CFA»), attualmente classificati con i codici NC ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 ed ex 7312 10 98.

(10)Il prodotto fabbricato e venduto in Ucraina, oltre che in paesi terzi, e quello esportato nell'Unione hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e gli stessi usi finali, e sono pertanto considerati prodotti simili a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0090

 

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