Regolamento (UE) 2016/71 della Commissione del 26 Gennaio 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Per quanto riguarda le sostanze 1-metilciclopropene e petoxamide sono stati fissati livelli massimi di residui (LMR) nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per le sostanze flonicamid, flutriafol, pirimicarb, protioconazolo e teflubenzurone gli LMR sono stati stabiliti nell'allegato III, parte A, di detto regolamento. Per le sostanze acido indolilacetico e acido indolilbutirrico non sono stati fissati LMR nel regolamento (CE) n. 396/2005 e, dato che tali sostanze attive non sono iscritte nell'allegato IV di detto regolamento, si applica il valore di base di 0,01 mg/kg stabilito dall'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento.

(2)Per la sostanza 1-metilciclopropene l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, nel seguito «l'Autorità», ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1, del medesimo regolamento (2). Essa ha raccomandato di mantenere invariati gli LMR vigenti.

(3)Riguardo al flonicamid, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (3), raccomandando di ridurre gli LMR per patate, muscolo di suino e uova di volatili. Per altri prodotti essa ha raccomandato di aumentare o mantenere invariati gli LMR vigenti. Per quanto riguarda gli LMR per agrumi, ciliegie, prugne, pomodori, melanzane, zucchine, cucurbitacee con buccia non commestibile, segale, frumento e luppolo l'Autorità ha concluso che mancavano alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione dei rischi. Dato che non vi sono rischi per i consumatori, gli LMR per questi prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello determinato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. Per quanto riguarda gli LMR per albicocche, orzo e avena l'Autorità ha concluso che mancavano informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione dei rischi. Gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione o all'LMR di base di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.

(4)Riguardo al flutriafol, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (4), e ha raccomandato di ridurre gli LMR per ciliegie, cicoria Witloof, semi di arachide, orzo in chicchi, segale in chicchi, frumento in chicchi, barbabietola da zucchero. Per altri prodotti essa ha raccomandato di aumentare o mantenere invariati gli LMR vigenti. Per quanto concerne gli LMR per pomacee, uve da vino, fragole, bietole rosse, pomodori, meloni, cocomeri, riso in chicchi, fegato suino, fegato bovino, fegato ovino e fegato caprino l'autorità ha concluso che mancavano alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione dei rischi. Dato che non vi sono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti vanno fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello determinato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. Per quanto riguarda gli LMR per mais dolce, bietole da foglia e da costa, piselli (freschi, sgranati), lenticchie (fresche), asparagi, legumi da granella (secchi), mais in chicchi e avena in chicchi l'Autorità ha concluso che mancavano informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione dei rischi. Gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione o all'LMR di base di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.

(5)Riguardo all'acido indolilacetico, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. La non iscrizione dell'acido indolilacetico nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (5) è prevista dalla decisione 2008/941/CE della Commissione (6). Considerato che l'impiego dell'acido indolilacetico non è più autorizzato all'interno dell'Unione e che non sono stati notificati usi autorizzati in paesi terzi, tenuto conto dei livelli naturali di acido indolilacetico nelle piante è opportuno fissare i LMR ad un livello non superiore ai livelli naturali ma comunque sicuro per i consumatori.

(6)Riguardo all'acido indolilbutirrico, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. Considerato che l'impiego dell'acido indolilbutirrico è autorizzato all'interno dell'Unione solo per l'uso su piante non commestibili e che non sono stati notificati usi autorizzati in paesi terzi, tenuto conto dei livelli naturali di acido indolilbutirrico nelle piante è opportuno fissare i LMR ad un livello non superiore ai livelli naturali ma comunque sicuro per i consumatori.

(7)Riguardo al petoxamide, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1 (7) del medesimo regolamento. Essa ha raccomandato di mantenere invariati gli LMR vigenti.

(8)Riguardo al pirimicarb, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1 (8) del medesimo regolamento. Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo per i prodotti vegetali, il pollame e le uova di volatili. Ha inoltre proposto di ridurre gli LMR per mandorle, castagne e marroni, nocciole, noci comuni, nespole, nespole del Giappone, fragole, bacche di sambuco, patate, cassava, patate dolci, ignami, maranta, bietole rosse, carote, sedani-rapa, barbaforte o cren, topinambur, pastinaca, prezzemolo a grossa radice, ravanelli, salsefrica, rutabaga, rape, aglio, cipolle, pomodori, peperoni, melanzane, gombi, mais dolce, cavoli cappucci, lattughe, spinaci, cerfoglio, erba cipollina, foglie di sedano, prezzemolo, salvia, rosmarino, timo, basilico, foglie di alloro, dragoncello, piselli (freschi, sgranati), asparagi, finocchi, fagioli (secchi), lenticchie (secche), piselli (secchi), lupini (secchi), semi di papavero, semi di girasole, camelina, orzo in chicchi, grano saraceno in chicchi, mais in chicchi, miglio in chicchi, avena in chicchi, segale in chicchi, sorgo in chicchi, frumento in chicchi, barbabietole da zucchero, radici di cicoria, pollame (carne, grasso e fegato) e uova di volatili. Per altri prodotti essa ha raccomandato di aumentare o mantenere invariati gli LMR vigenti. Per quanto riguarda gli LMR per mele, pere, cotogne, ciliegie, pesche, more di rovo, more selvatiche, lamponi, meloni, cocomeri, cavoletti di Bruxelles, cavoli ricci, scarola, bietola da foglia e da costa, cicoria Witloof, fagioli (freschi, con baccello), piselli (freschi, con baccello), cardi, sedano, semi di lino, semi di colza, semi di senape, borragine, infusioni di erbe (secche, da fiori, foglie e radici) e per tutti i prodotti di origine animale, esclusi i prodotti ottenuti dal pollame e le uova di volatili, l'autorità ha concluso che mancavano alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione dei rischi. Dato che non vi sono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti vanno fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello determinato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. Per quanto riguarda gli LMR per uve da tavola e da vino e spezie (frutta e bacche), L'Autorità ha concluso che non erano disponibili informazioni sufficienti per definire gli LMR, che non erano disponibili CLX e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione dei rischi. Gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione o all'LMR di base di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. Per cavoli rapa, fagioli (freschi, senza baccello), lenticchie (fresche) e spezie (semi) l'Autorità ha indicato anche che non erano disponibili informazioni sufficienti per definire gli LMR. Sono però disponibili i limiti massimi di residui definiti dal Codex Alimentarius (CXL) e non costituiscono rischi per i consumatori. In tali casi è opportuno fissare gli LMR ai valori dei CXL. L'Autorità ha inoltre segnalato che gli LMR vigenti per cavolfiori, cavoli broccoli, cavolo cinese, cavolo riccio e porri possono destare preoccupazioni per quanto riguarda la protezione dei consumatori. Gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati al livello determinato dall'Autorità, che deriva dai limiti massimi di residui vigenti stabiliti dal Codex Alimentarius (CXL) e per i quali non è stato individuato nessun rischio per i consumatori, oppure all'LMR di base di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 396/2005.

(9)Riguardo al protioconazolo, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1 (9) del medesimo regolamento. Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo per i prodotti vegetali e per quelli di origine animale. Per altri prodotti essa ha raccomandato di aumentare o mantenere invariati gli LMR vigenti. Per quanto riguarda gli LMR per bietole rosse, carote, barbaforte o cren, pastinaca, prezzemolo a grossa radice, salsefrica, rutabaga, rape, cipolle, cavoli broccoli, cavolfiori, cavoletti di Bruxelles, cavoli cappucci, porri, fagioli (secchi), lenticchie (secche), piselli (secchi), lupini (secchi), semi di lino, semi di arachide, semi di papavero, semi di colza, semi di senape, camelina, orzo in chicchi, avena in chicchi, segale in chicchi, frumento in chicchi e per tutti i prodotti di origine animale l'Autorità ha concluso che mancavano alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione dei rischi. Dato che non vi sono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti vanno fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello determinato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. L'Autorità ha inoltre segnalato che gli LMR vigenti per il protioconazolo nelle barbabietole da zucchero possono destare preoccupazioni per quanto riguarda la protezione dei consumatori. Gli LMR per tale prodotto dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione o all'LMR di base di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. Nel contesto di una procedura riguardante l'autorizzazione dell'utilizzo di protioconazolo negli scalogni è stata presentata, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005, una domanda di modifica degli LMR vigenti. L'Autorità ha valutato la domanda e la relazione di valutazione e ha raccomandato di aumentare l'LMR vigente in un parere motivato (10). L'11 luglio 2015 la Commissione del Codex Alimentarius (CAC) ha approvato un nuovo limite massimo dei residui a norma del Codex (CXL) per mirtilli giganti americani, mais, patate, semi di soia (secchi) e mais dolce (11). È opportuno quindi includere tali CXL nel regolamento (CE) n. 396/2005 a titolo di LMR. Tali CXL sono sicuri per i consumatori dell'Unione (12).

(10)Riguardo al teflubenzurone, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (13) e ha raccomandato di ridurre gli LMR per prugne e patate. Per altri prodotti essa ha raccomandato di aumentare o mantenere invariati gli LMR vigenti. Per quanto concerne gli LMR per mele, pomodori, cavoletti di Bruxelles, cavoli cappucci nonché per tutti i prodotti di origine animale, l'Autorità ha concluso che mancavano alcune informazioni ed era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Dato che non vi sono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti vanno fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello determinato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. L'autorità ha concluso che relativamente agli LMR per i cavoli cappucci mancavano alcune informazioni ed era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, l'LMR per tale prodotto dovrebbe essere fissato nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello del CXL, che è sicuro per i consumatori nell'Unione.

Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0071

 

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