La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 347/2013 stabilisce un quadro per l'individuazione, la pianificazione e l'attuazione dei progetti di interesse comune («PIC») necessari a realizzare i nove corridoi geografici strategici prioritari per le infrastrutture energetiche individuati nei settori dell'energia elettrica, del gas e del petrolio e le tre aree prioritarie di rilevanza unionale per le infrastrutture energetiche nel campo delle reti intelligenti, delle autostrade elettriche e delle reti di trasporto del biossido di carbonio.
(2)A norma dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 347/2013, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per stabilire l'elenco unionale dei progetti di interesse comune («elenco dell'Unione o unionale»).
(3)I progetti proposti ai fini dell'inserimento nell'elenco unionale sono stati valutati dai gruppi regionali e soddisfano i criteri di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 347/2013.
(4)I progetti di elenchi regionali dei PIC sono stati concordati dai gruppi regionali in riunioni tecniche. In seguito al parere positivo, formulato dall'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia («Agenzia») il 30 ottobre 2015, sulla coerenza nell'applicazione dei criteri e nell'analisi dei costi-benefici tra le varie regioni, gli organi decisionali dei gruppi regionali hanno adottato gli elenchi regionali il 3 novembre 2015. A norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 347/2013, prima di adottare gli elenchi regionali, tutte le proposte di progetto sono state approvate dagli Stati membri interessati dai progetti stessi.
(5)Le organizzazioni che rappresentano le parti interessate, tra cui produttori, gestori del sistema di distribuzione, fornitori, organizzazioni di tutela dei consumatori e dell'ambiente, sono state consultate in merito ai progetti proposti per l'inserimento nell'elenco unionale.
(6)I progetti di interesse comune dovrebbero essere elencati secondo le priorità strategiche relative alle infrastrutture energetiche transeuropee nell'ordine di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 347/2013. L'elenco unionale non dovrebbe contenere alcuna classificazione dei progetti.
(7)I progetti di interesse comune dovrebbero essere elencati come progetti a sé stanti o come parte di cluster composti da diversi progetti di interesse comune. Tuttavia, alcuni progetti di interesse comune dovrebbero essere raggruppati in quanto interdipendenti o (potenzialmente) concorrenziali.
(8)L'elenco unionale contiene progetti in fasi di sviluppo diverse, tra cui: fattibilità preliminare, fattibilità, rilascio delle autorizzazioni e costruzione. Per i progetti di interesse comune in una fase iniziale di sviluppo possono essere necessari studi volti a dimostrare che i progetti sono economicamente e tecnicamente sostenibili e che sono conformi alla legislazione unionale, nella fattispecie la legislazione ambientale. In tale contesto è necessario identificare, valutare ed evitare o attenuare adeguatamente il potenziale impatto negativo sull'ambiente.
(9)L'inserimento dei progetti nell'elenco unionale non pregiudica l'esito dei pertinenti procedimenti di valutazione d'impatto ambientale e di rilascio delle autorizzazioni. A norma dell'articolo 5, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 347/2013, un progetto non conforme al diritto dell'Unione può essere rimosso dall'elenco unionale. L'attuazione dei progetti di interesse comune e la conformità alla normativa pertinente dovrebbero essere oggetto di monitoraggio a norma dell'articolo 5 del suddetto regolamento.
(10)A norma dell'articolo 3, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) n. 347/2013, l'elenco unionale è istituito ogni due anni, pertanto l'elenco unionale istituito dal regolamento delegato (UE) n. 1391/2013 della Commissione (2) non è più valido e dovrebbe essere sostituito.
Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0089