La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi (1), in particolare l'articolo 19,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 2368/2002, la Commissione stabilisce nell'allegato III un elenco delle autorità comunitarie.
(2)La Bulgaria ha inviato alla Commissione una lettera in cui la informava della sua intenzione di non mantenere più sul suo territorio un'autorità dell'Unione ai sensi del regolamento (CE) n. 2368/2002.
(3)L'allegato III del regolamento (CE) n. 2368/2002 dovrebbe essere modificato di conseguenza.
(4)Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 2368/2002,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
L'allegato III del regolamento (CE) n. 2368/2002 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles,il 26 Gennaio 2016
Per la Commissione
Vicepresidente
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0091