La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1, primo comma, l'articolo 8, punto 4, e l'articolo 9, paragrafo 4, lettera c),
vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (2), in particolare l'articolo 23, paragrafo 1, l'articolo 24, paragrafo 2, e l'articolo 25, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (3) stabilisce le condizioni in materia di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito nell'Unione, compreso lo stoccaggio durante il transito, di pollame e prodotti a base di pollame («i prodotti in questione»). Tale regolamento dispone che i prodotti in questione possono essere importati e transitare nell'Unione soltanto dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati alle colonne 1 e 3 della tabella di cui all'allegato I, parte 1.
(2)Il regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce anche le condizioni che un paese terzo, un suo territorio, una sua zona o un suo compartimento devono soddisfare per poter essere considerati indenni dall'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI).
(3)Gli Stati Uniti figurano nell'elenco dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 in quanto paese terzo dal quale sono autorizzati le importazioni e il transito nell'Unione dei prodotti in questione contemplati da tale regolamento, provenienti da alcune parti del suo territorio in funzione della presenza di focolai di HPAI. Tale regionalizzazione è stata riconosciuta dal regolamento (CE) n. 798/2008, quale modificato dai regolamenti di esecuzione (UE) 2015/243 (4), (UE) 2015/342 (5), (UE) 2015/526 (6), (UE) 2015/796 (7), (UE) 2015/1153 (8), (UE) 2015/1220 (9), (UE) 2015/1363 (10) e (UE) 2015/1884 (11), in seguito alla comparsa di focolai di HPAI in tale paese terzo.
(4)Un accordo tra l'Unione e gli Stati Uniti (12) prevede un rapido riconoscimento reciproco delle misure di regionalizzazione in caso di comparsa di focolai di una malattia nell'Unione o negli Stati Uniti («l'accordo»).
(5)Dopo ogni comparsa di un focolaio di HPAI gli Stati Uniti hanno attuato una politica di abbattimento totale per lottare contro tale malattia e limitarne la diffusione. Le autorità veterinarie degli Stati Uniti hanno sospeso il rilascio di certificati veterinari per le partite dei prodotti in questione destinate all'esportazione nell'Unione, provenienti da tutto il territorio degli Stati colpiti o da parti di essi che siano state sottoposte a restrizioni veterinarie e che siano soggette alle misure di regionalizzazione dell'Unione.
(6)Negli Stati Uniti non sono stati rilevati altri focolai di HPAI dalla metà di giugno 2015. Non vi sono più restrizioni veterinarie in vigore per le importazioni nell'Unione di prodotti di cui alla colonna 4 della tabella dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 per l'intero territorio degli Stati Uniti, fatta eccezione per lo Stato del Minnesota. L'ultimo focolaio di HPAI in un'azienda di pollame in Minnesota è stato rilevato il 5 giugno 2015. Il 24 novembre 2015 gli Stati Uniti hanno presentato alla Commissione informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica nel Minnesota e sulle misure adottate per impedire il diffondersi di HPAI, comprese le operazioni di abbattimento di pollame infetto e di pollame che si trovava in aziende avicole considerate luoghi a rischio di infezione.
(7)Gli Stati Uniti hanno inoltre segnalato il completamento delle misure di pulizia e di disinfezione a seguito delle operazioni di abbattimento condotte nelle aziende avicole del Minnesota. Hanno altresì comunicato che la sorveglianza necessaria per l'influenza aviaria, condotta durante un periodo di tre mesi successivo al completamento delle operazioni di abbattimento totale dopo il verificarsi dell'ultimo focolaio di HPAI nel Minnesota si è conclusa il 10 settembre 2015, con esito positivo.
(8)Le informazioni fornite dagli Stati Uniti sono state esaminate dalla Commissione. Sulla base di tale valutazione, nonché degli impegni stabiliti nell'accordo e delle garanzie fornite dagli Stati Uniti, è opportuno eliminare le restrizioni relative all'introduzione nell'Unione dei prodotti di cui sopra da parte dello Stato del Minnesota e indicare la data a partire dalla quale tale Stato può essere nuovamente considerato indenne da HPAI e le importazioni nell'Unione di prodotti originari del Minnesota dovrebbero essere nuovamente autorizzate.
(9)La voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 andrebbe quindi modificata per tenere conto dell'attuale situazione epidemiologica nel Minnesota. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008.
(10)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008, la parte 1 è modificata conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles,il 19 Gennaio 2016
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0057