Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sull'Unione europea,
visto il trattato di adesione della Croazia,
visto l'atto di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 3, paragrafo 5,
vista la raccomandazione della Commissione europea,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1)La convenzione sulla base dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera c), del trattato sull'Unione europea relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (2) («convenzione contro la corruzione di funzionari») è stata firmata il 26 maggio 1997 ed è entrata in vigore il 28 settembre 2005.
(2)L'articolo 3, paragrafo 4, dell'atto di adesione della Croazia («atto di adesione») stabilisce che la Croazia aderisce alle convenzioni e ai protocolli conclusi fra gli Stati membri, elencati nell'allegato I dell'atto stesso, che comprende la convenzione contro la corruzione di funzionari. Tali convenzioni e protocolli entrano in vigore per la Croazia alla data stabilita dal Consiglio.
(3)Conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, dell'atto di adesione, il Consiglio deve decidere di apportare alle convenzioni e ai protocolli tutti gli adattamenti resisi necessari a motivo dell'adesione,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
La convenzione contro la corruzione di funzionari entra in vigore per la Croazia il primo giorno del primo mese successivo alla data di pubblicazione della presente decisione.
Articolo 2
Il testo della convenzione contro la corruzione di funzionari, redatti in lingua croata (3), fanno fede alle stesse condizioni degli altri testi della convenzione contro la corruzione di funzionari.
Articolo 3
Gli effetti della presente decisione decorrono dalla data successiva alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles,il 15 Gennaio 2016
Per il Consiglio
Il Presidente
J.R.V.A. DIJSSELBLOEM
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2016_014_R_0004