La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1)Per la sostanza clorpirifos i livelli massimi di residui (LMR) sono stati fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005.
(2)In conformità all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) la Commissione ha chiesto all'Autorità europea per la sicurezza alimentare, nel seguito «l'Autorità», di svolgere un esame tossicologico del clorpirifos. La conclusione dell'autorità è stata pubblicata il 22 aprile 2014 (3).
(3)In conformità all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 396/2005 la Commissione ha chiesto all'Autorità di fornire un parere motivato sugli LMR vigenti per il clorpirifos sulla scorta dei nuovi valori di riferimento tossicologici. L'Autorità ha presentato il proprio parere motivato il 12 giugno 2015 (4).
(4)L'Autorità ha concluso che gli attuali LMR per mandarini, mele, pere, pesche, uve da tavola, more di rovo, lamponi, ribes a grappoli, uva spina, kiwi, ananas, patate, pomodori, peperoni, melanzane, meloni, cocomeri, cavoli cappucci, cavoli cinesi, carciofi, porri e barbabietole da zucchero potrebbero destare preoccupazioni in merito alla protezione dei consumatori. L'Autorità ha pertanto raccomandato di ridurre gli LMR vigenti per tali prodotti. Essa ha indicato che non è più avvalorato l'impiego su more di rovo, ribes a grappoli, uva spina, kiwi, ananas, patate, meloni, cocomeri, cavoli cinesi e porri e che, per quanto riguarda gli LMR per tali prodotti, è necessaria un'ulteriore analisi da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Per tali prodotti gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione.
(5)La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di adattare alcuni limiti di determinazione. Tali laboratori sono giunti alla conclusione che per alcuni prodotti gli sviluppi della tecnica richiedono la fissazione di specifici limiti di determinazione.
(6)Sulla base del parere motivato dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.
(7)I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.
(8)È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
(9)Prima di rendere applicabili gli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole al fine di consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori dell'industria alimentare di prepararsi ad ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.
(10)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 10 agosto 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles,il 19 Gennaio 2016
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2016_014_R_0001