Decisione (PESC) 2016/35 del Consiglio del 14 Gennaio 2016 che modifica la decisione 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran.

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/413/PESC (1), concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran.

(2)Il 24 novembre 2013 la Cina, la Francia, la Germania, la Federazione russa, il Regno Unito e gli Stati Uniti, con il sostegno dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, hanno raggiunto un accordo con l'Iran su un piano d'azione congiunto che definisce un approccio per il raggiungimento di una soluzione globale a lungo termine della questione nucleare iraniana. È stato convenuto che il processo che porterà a tale soluzione globale comprenderà, in una prima fase, l'adozione ad opera di entrambe le parti, per un periodo di sei mesi, di misure iniziali reciprocamente concordate e rinnovabili di comune accordo.

(3)Il 14 luglio 2015 la Cina, la Francia, la Germania, la Federazione russa, il Regno Unito e gli Stati Uniti, con il sostegno dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, hanno raggiunto un accordo per una soluzione globale a lungo termine della questione nucleare iraniana. L'efficace attuazione del piano d'azione congiunto globale garantirà la natura esclusivamente pacifica del programma nucleare iraniano e comporterà la revoca complessiva di tutte le sanzioni relative al nucleare.

(4)Il 14 luglio 2015 la Cina, la Francia, la Germania, la Federazione russa, il Regno Unito e gli Stati Uniti, con il sostegno dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, hanno concordato con l'Iran di prorogare l'attuazione delle misure del piano d'azione congiunto per consentire i necessari provvedimenti e preparativi per l'attuazione del piano d'azione congiunto globale.

(5)Il 14 luglio 2015, con decisione (PESC) 2015/1148 (2), il Consiglio ha deciso di prorogare l'attuazione delle misure del piano d'azione congiunto fino al 14 gennaio 2016.

(6)Al fine di disporre del tempo sufficiente per i necessari provvedimenti e preparativi per l'attuazione del piano d'azione congiunto globale, la sospensione delle misure restrittive dell'Unione specificate nel piano d'azione congiunto dovrebbe essere prorogata fino al 28 gennaio 2016. I pertinenti contratti dovrebbero essere eseguiti entro tale data.

(7)È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza la decisione 2010/413/PESC.

Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D0035

 

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