La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l'articolo 13,
considerando quanto segue:
1.PROCEDURA
1.1.Misure in vigore
(1)In seguito a un'inchiesta antidumping («l'inchiesta iniziale») il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 1193/2008 (2), ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese («RPC»). Le misure hanno assunto la forma di un dazio ad valorem compreso tra il 6,6 % e il 42,7 % («le misure iniziali»).
(2)Con la decisione 2008/899/CE (3), la Commissione europea («la Commissione») ha accettato gli impegni sui prezzi offerti da sette produttori esportatori cinesi (un gruppo di produttori esportatori) insieme alla Camera di commercio cinese degli importatori ed esportatori di metalli, minerali e prodotti chimici.
(3)Con la decisione 2012/501/UE (4), la Commissione ha successivamente revocato l'impegno offerto da un produttore esportatore, Laiwu Taihe Biochemistry Co. Ltd («Laiwu»).
(4)Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 (5) la Commissione, in seguito a un riesame in previsione della scadenza e a un riesame intermedio parziale («inchieste precedenti») a norma dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, ha mantenuto le misure definitive modificandone il livello. I dazi antidumping definitivi in vigore sulle importazioni di acido citrico originario della RPC sono compresi tra il 15,3 % e il 42,7 % («le misure in vigore»).
1.2.Prodotto in esame e prodotto oggetto dell'inchiesta
(5)Il prodotto in esame è quello definito nell'inchiesta iniziale, l'acido citrico (incluso il citrato trisodico biidrato), originario della RPC, attualmente classificato ai codici NC 2918 14 00 ed ex 2918 15 00 («il prodotto in esame»).
(6)Il prodotto oggetto dell'inchiesta è lo stesso descritto nel precedente considerando, ma spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Malaysia, attualmente classificato agli stessi codici NC del prodotto in esame («il prodotto oggetto dell'inchiesta»). Il prodotto oggetto dell'inchiesta è classificato ai codici TARIC 2918140010 e 2918150011.
(7)Dall'inchiesta è risultato che l'acido citrico esportato nell'Unione dalla RPC e l'acido citrico spedito dalla Malaysia verso l'Unione hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e gli stessi impieghi e vanno pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0032