Decisione (PESC) 2016/36 del Consiglio del 14 Gennaio 2016 che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran.

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/413/PESC (1) concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran.

(2)La decisione 2010/413/PESC consente, tra l'altro, di dare esecuzione ad obblighi derivanti da contratti conclusi prima del 23 gennaio 2012 o da contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali obblighi, se la fornitura di petrolio greggio e di prodotti petroliferi iraniani o i proventi derivati dalla loro fornitura corrispondono al rimborso di importi insoluti con riguardo a contratti conclusi prima del 23 gennaio 2012 a persone o entità situati nel territorio degli Stati membri o sotto la loro giurisdizione, ove detti contratti prevedano specificamente tali rimborsi.

(3)La decisione 2010/413/PESC stabilisce inoltre che le misure di congelamento dei beni ivi previste non si applicano agli atti e alle transazioni compiuti con riguardo alle entità elencate all'allegato II di tale decisione nella misura necessaria all'esecuzione, fino al 14 gennaio 2016, dei pertinenti obblighi.

(4)Il Consiglio ritiene che tale esenzione debba essere prorogata fino al 28 gennaio 2016.

(5)È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare misure previste nella presente decisione.

(6)È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza la decisione 2010/413/PESC,

Ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1

L'articolo 20, paragrafo 14, della decisione 2010/413/PESC è sostituito dal seguente:

«14.I paragrafi 1 e 2 non si applicano agli atti e alle transazioni compiuti con riguardo alle entità elencate all'allegato II nella misura necessaria all'esecuzione, fino al 28 gennaio 2016, degli obblighi di cui all'articolo 3 quater, paragrafo 2, a condizione che tali atti e transazioni siano stati preventivamente autorizzati, caso per caso, dallo Stato membro in questione. Lo Stato membro in questione comunica agli altri Stati membri e alla Commissione la sua intenzione di concedere un'autorizzazione.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles,il 14 Gennaio 2016

Per il Consiglio

Il Presidente

A.G. KOENDERS

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D0036

 

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