La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l'articolo 23, primo comma,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 999/2001 reca disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili negli animali. Esso si applica alla produzione e all'immissione sul mercato di animali vivi e di prodotti di origine animale e, in alcuni casi specifici, alla loro esportazione.
(2)A norma dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 999/2001 e dell'allegato III, capitolo B, di tale regolamento, ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni relative alla sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili nei loro territori, e la Commissione presenta una sintesi di tali informazioni al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
(3)In seguito a un accordo tra la Commissione europea e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, l'elaborazione e la pubblicazione della relazione di sintesi annuale dell'Unione sulla sorveglianza e sulle prove eseguite sui ruminanti per rilevare la presenza di encefalopatie spongiformi trasmissibili saranno trasferite dalla Commissione all'Autorità europea per la sicurezza alimentare. È quindi opportuno modificare l'allegato III, capitolo B, del regolamento (CE) n. 999/2001 affinché rifletta queste nuove modalità.
(4)L'allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 vieta la somministrazione a certi animali d'allevamento di proteine animali trasformate, in particolare quelle derivate da non ruminanti.
(5)A norma dell'allegato IV, capitolo II, lettera b), punto ii), del regolamento (CE) n. 999/2001, la farina di pesce e i mangimi composti contenenti farine di pesce possono essere utilizzati per l'alimentazione degli animali di allevamento non ruminanti, compresi gli animali d'acquacoltura.
(6)L'allegato IV, capitolo III, sezione A, punto 3, del regolamento (CE) n. 999/2001 prevede che le proteine animali trasformate sfuse ricavate da non ruminanti e i mangimi composti sfusi contenenti tali proteine siano trasportati in veicoli e contenitori che non sono utilizzati per il trasporto di mangimi destinati all'alimentazione di animali d'allevamento non ruminanti diversi dagli animali d'acquacoltura. Poiché la farina di pesce e i mangimi composti contenenti farine di pesce sono autorizzati per l'uso nei mangimi destinati a tutti gli animali d'allevamento non ruminanti, questa disposizione non dovrebbe applicarsi alla farina di pesce e ai mangimi composti contenenti farine di pesce. È quindi opportuno modificare l'allegato IV, capitolo III, sezione A, punto 3, del regolamento (CE) n. 999/2001 al fine di escludere la farina di pesce.
(7)L'allegato IV, capitolo V, sezione E, del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce che l'esportazione di proteine animali trasformate derivate da non ruminanti e di prodotti che le contengono è autorizzata unicamente se sono destinati ad usi non vietati da tale regolamento e se prima dell'esportazione è concluso un accordo scritto tra l'autorità competente dello Stato membro esportatore, o la Commissione, e l'autorità competente del paese terzo d'importazione, che contiene l'impegno da parte del paese terzo di importazione a rispettare l'uso previsto e a non riesportare le proteine animali trasformate o i prodotti che le contengono per usi vietati dal regolamento (CE) n. 999/2001.
(8)Tale disposizione era originariamente volta a controllare la diffusione dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) in un momento in cui la BSE era epidemica nell'Unione e il continente europeo era la principale parte del mondo colpita dall'epidemia. Da allora la situazione della BSE nell'Unione è tuttavia notevolmente migliorata. Nell'Unione sono stati segnalati sette casi di BSE nel 2013 e undici casi nel 2014, mentre nel 2001 e 2002 ne erano stati segnalati rispettivamente 2 166 e 2 124. Tale miglioramento della situazione della BSE nell'Unione è illustrato dal fatto che venti Stati membri sono ormai riconosciuti come aventi un rischio di BSE trascurabile in conformità della versione modificata della decisione 2007/453/CE della Commissione (2).
(9)La disposizione di cui all'allegato IV, capitolo V, sezione E, del regolamento (CE) n. 999/2001, che stabilisce l'obbligo di concludere un accordo scritto con il paese terzo di destinazione come prerequisito per l'esportazione di proteine animali trasformate derivate da non ruminanti, e di prodotti contenenti tali proteine, e il divieto di utilizzare questi prodotti in paesi terzi per l'alimentazione di animali d'allevamento, ad eccezione degli animali d'acquacoltura, dovrebbe pertanto essere soppressa.
(10)L'allegato IV, capitolo IV, sezione D, del regolamento (CE) n. 999/2001 fissa le condizioni per la produzione e l'uso di proteine animali trasformate ottenute da non ruminanti destinate ad essere utilizzate nell'alimentazione degli animali d'acquacoltura e nei mangimi composti contenenti tali proteine, che richiedono la separazione completa tra materiali derivati da ruminanti e materiali derivati da non ruminanti in ciascuna fase della catena di produzione e richiedono prelievi e analisi regolari per verificare l'assenza di contaminazioni incrociate. Tali condizioni dovrebbero essere richieste anche per le proteine animali trasformate ottenute da non ruminanti e i mangimi composti contenenti tali proteine destinati all'esportazione, in modo da garantire che le proteine animali trasformate e i mangimi composti contenenti tali proteine esportati forniscano lo stesso livello di sicurezza di quelli utilizzati sul territorio dell'Unione.
(11)Poiché gli alimenti per animali da compagnia e le farine di pesce sono prodotti in impianti di trasformazione esclusivamente adibiti rispettivamente alla produzione di alimenti per animali da compagnia e alla produzione di prodotti derivati da animali acquatici diversi dai mammiferi marini, la disposizione che stabilisce che le esportazioni sono consentite solo da stabilimenti in cui vengono rispettate le disposizioni di cui all'allegato IV, capitolo IV, sezione D, del regolamento (CE) n. 999/2001, non dovrebbe applicarsi agli alimenti per animali da compagnia o alle farina di pesce.
(12)È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato IV, capitolo V, sezione E, del regolamento (CE) n. 999/2001.
(13)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0027