Regolamento (UE) 2016/26 della Commissione del 13 Gennaio 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l'articolo 68, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)Il 2 agosto 2013 il Regno di Svezia ha presentato all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia») un fascicolo («il fascicolo allegato XV») a norma dell'articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006, al fine di avviare la procedura di restrizione di cui agli articoli da 69 a 73 di tale regolamento. Il fascicolo allegato XV indicava inizialmente che l'esposizione ai nonilfenoli («NP») e ai nonilfenoli etossilati («NPE») costituisce un rischio per l'ambiente, in particolare per le specie acquatiche che vivono nelle acque di superficie. Al fine di limitare tale rischio, il fascicolo proponeva di vietare l'immissione sul mercato di articoli tessili che possono essere lavati in acqua, qualora contengano NP e NPE in concentrazioni pari o superiori a 100 mg/kg (0,01 % in peso). Il fascicolo dimostrava la necessità di intervenire a livello dell'Unione.

(2)Durante la consultazione pubblica sul fascicolo allegato XV, la Svezia ha raccomandato di rimuovere i NP dal campo di applicazione della restrizione proposta in quanto tale sostanza non è utilizzata intenzionalmente nella lavorazione dei tessili. L'esclusione di NP è stata ritenuta giustificata dal comitato per la valutazione dei rischi («RAC») e dal comitato per l'analisi socioeconomica dell'Agenzia («SEAC»), se valutata in termini di efficacia, praticità e verificabilità della restrizione. Pertanto, solo i NPE dovrebbero essere soggetti alla restrizione proposta.

(3)Nel fascicolo allegato XV i NPE sono definiti come etossilati ramificati e lineari di nonilfenoli che riguardano sostanze definite da numeri CAS o CE e sostanze UVCB, polimeri e omologhi. Le sostanze di tale gruppo sono identificate mediante la formula molecolare (C2H4O)nC15H24O.

(4)Varie indagini di mercato riportate nel fascicolo allegato XV hanno individuato la presenza di NPE in manufatti tessili, in concentrazioni variabili. L'immissione sul mercato e l'uso di NPE come sostanze o in miscele ai fini del trattamento di tessili e di pellame è già limitato dalla voce 46 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006. Tuttavia, in condizioni ragionevolmente prevedibili di lavaggio degli articoli tessili in acqua, il rilascio di NPE nell'ambiente acquatico comporta rischi per le specie acquatiche.

(5)Per motivi di coerenza con il regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), la proposta di restrizione per gli articoli tessili dovrebbe coprire i prodotti composti per almeno l'80 % in peso di fibre tessili e altri prodotti che contengono una parte che consiste in almeno l'80 % in peso di fibre tessili. Per motivi di chiarezza è inoltre opportuno indicare che per articoli tessili si intendono prodotti non lavorati, semilavorati e prodotti finiti, inclusi i prodotti quali abbigliamento (ad esempio per persone, giocattoli e animali), accessori, prodotti tessili per interni, fibre, filati, tessuti e pannelli a maglia.

(6)Il 3 giugno 2014 il RAC ha adottato per consenso un parere sulla restrizione proposta nel fascicolo allegato XV, confermando che vi è un rischio dovuto all'esposizione a prodotti di degradazione di NPE. Il RAC ha inoltre affermato che la definizione di una restrizione costituisce la misura più appropriata a livello dell'Unione per affrontare i rischi rappresentati dai NPE nei manufatti tessili, sia in termini di efficacia sia di fattibilità.

(7)Il 9 settembre 2014 il SEAC ha adottato per consenso un parere sulla restrizione proposta nel fascicolo allegato XV, indicando che, in termini di rapporto tra costi e benefici socioeconomici, la restrizione proposta sui NPE costituisce la misura più appropriata a livello dell'Unione per affrontare i rischi identificati.

(8)Conformemente al fascicolo allegato XV e come confermato dal RAC e dal SEAC, il limite dello 0,01 % in peso costituisce la concentrazione minima corrispondente al trattamento intenzionale di tessili con NPE. Le osservazioni ricevute durante la consultazione pubblica hanno confermato che un limite inferiore allo 0,01 % in peso comporterebbe notevoli difficoltà di applicazione poiché i prodotti tessili possono essere contaminati con NPE a concentrazioni così basse anche a causa di un'esposizione accidentale durante il processo di produzione. Inoltre, ridurre il limite dello 0,01 % di un fattore di cinque (cioè fino allo 0,002 % in peso) abbasserebbe le emissioni soltanto di un fattore di circa 1,25, che a sua volta ridurrebbe la concentrazione di NPE nelle acque di superficie di un ulteriore 5 % rispetto al limite dello 0,01 % in peso.

(9)Il Forum per lo scambio di informazioni sull'applicazione è stato consultato e le sue raccomandazioni sono state prese in considerazione.

(10)Il 1o ottobre 2014 l'Agenzia ha presentato alla Commissione i pareri del RAC e del SEAC, sulla base dei quali la Commissione ha concluso che la presenza di NPE in manufatti tessili costituisce un rischio inaccettabile per l'ambiente, che deve essere affrontato a livello dell'Unione. L'impatto socioeconomico di tale restrizione, inclusa la disponibilità di alternative, è stato preso in considerazione.

(11)Si suppone che i prodotti tessili di seconda mano siano stati generalmente lavati parecchie volte prima di essere venduti o messi a disposizione a terzi, e che contengano pertanto quantità trascurabili di NPE, se del caso. Di conseguenza, l'immissione sul mercato di articoli tessili di seconda mano dovrebbe essere esentata dalla restrizione. Analogamente, si può supporre che i tessuti riciclati contengano quantità trascurabili di NPE, se del caso; di conseguenza la restrizione non dovrebbe applicarsi ai nuovi articoli tessili, qualora questi siano stati prodotti esclusivamente a partire da materie tessili riciclate senza l'uso di NPE.

(12)Le parti interessate dovrebbero disporre del tempo sufficiente per adottare opportune misure di conformità, in particolare per assicurare un'adeguata comunicazione all'interno della complessa catena di approvvigionamento a livello mondiale. La nuova restrizione dovrebbe pertanto applicarsi soltanto a decorrere da una data successiva.

(13)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1907/2006.

(14)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,il 13 Gennaio 2016

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0026

 

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