La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188, paragrafi 1 e 3,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 969/2006 della Commissione (2) ha aperto un contingente tariffario annuo per l'importazione di 277 988 tonnellate di granturco (numero d'ordine 09.4131).
(2)L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 969/2006 ha fissato a 138 994 tonnellate il quantitativo del sottoperiodo n. 1 per il periodo dal 1o gennaio al 30 giugno 2016.
(3)I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 4 gennaio 2016 alle ore 13 (ora di Bruxelles) dell'8 gennaio 2016 sono superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (3).
(4)È inoltre opportuno che non siano più rilasciati titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 969/2006 per il sottoperiodo contingentale in corso.
(5)Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
1.Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione nell'ambito del contingente di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 969/2006 (numero d'ordine 09.4131), presentate dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 4 gennaio 2016 alle ore 13 (ora di Bruxelles) dell'8 gennaio 2016 si applica un coefficiente di attribuzione dell'86,331677 %.
2.Per il sottoperiodo contingentale in corso, la presentazione di nuove domande di titoli nell'ambito del contingente di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 969/2006 (numero d'ordine 09.4131) è sospesa a partire dalle ore 13 (ora di Bruxelles) dell'8 gennaio 2016
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles,il 13 Gennaio 2016
Per la Commissione,
a nome del Presidente
Jerzy PLEWA
Direttore Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0029