Decisione (UE) 2016/3 della Banca Centrale europea del 18 Novembre 2015.

Il Consiglio Direttivo della Banca Centrale europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare l'articolo 6, paragrafi 1 e 7,

considerando quanto segue:

(1)L'Articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del (di seguito «il regolamento sull'MVU») prevede che la Banca centrale europea (BCE) sia responsabile del funzionamento efficace e coerente del Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU). Il considerando 79 del regolamento sull'MVU afferma che una vigilanza efficace presuppone personale estremamente motivato, adeguatamente formato e imparziale.

(2)In conformità agli articoli da 3 a 6 del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (2) (di seguito, «il regolamento quadro sull'MVU»), la BCE è responsabile dell'istituzione e della composizione dei gruppi di vigilanza congiunti (GVC), composti da personale della BCE e delle autorità nazionali competenti (ANC). Il coordinatore del GVC, assistito dal sub-coordinatore o dai sub-coordinatori delle ANC, assicura il coordinamento dei lavori all'interno del gruppo di vigilanza congiunto.

(3)Alla luce dell'importante ruolo dei sub-coordinatori delle ANC nel coordinamento dei membri del GVC appartenenti alla rispettiva ANC, appare necessario e proporzionato introdurre un procedimento uniforme per la presentazione di un feedback sul loro operato nei GVC. Coadiuvando il miglioramento continuo dell'operato dei sub-coordinatori delle ANC, il feedback sull'operato nell'MVU aiuta ad assicurare il corretto funzionamento dei GVC. Il feedback sull'operato nell'MVU assume inizialmente la forma di una prova sul campo limitata nel tempo. Sulla base dell'esperienza acquisita durante la prova sul campo, sarà valutata una più ampia adozione del meccanismo relativo al feedback sull'operato nell'MVU. Le ANC e la BCE sono esclusivamente responsabili per la valutazione dell'operato del proprio personale. Le ANC possono usare il feedback ricevuto ai sensi della presente decisione nella gestione quotidiana del proprio personale, ed esso può servire da contributo ai sistemi valutativi interni delle ANC, se consentito dalla pertinente normativa nazionale.

(4)Riconoscendo che il feedback sull'operato è necessario per la gestione dei GVC, il Garante europeo della protezione dei dati ha approvato il meccanismo relativo al feedback sull'operato nell'MVU, a condizione che il funzionamento preciso del meccanismo sia definito in un atto giuridico adottato a livello adeguato,

Ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento sull'MVU e all'articolo 2 del regolamento quadro sull'MVU.

Articolo 2

Feedback sull'operato nell'MVU

1.I sub-coordinatori delle ANC nei GVC ricevono un feedback sull'operato proprio e del proprio gruppo di vigilanza nell'assolvimento dei rispettivi compiti in seno al GVC, nel rispetto ed in conformità dei principi stabiliti nell'allegato I.

2.Dopo che sono stati stabiliti i principali compiti ed obiettivi dei sub-coordinatori delle ANC, il feedback è fornito in relazione al ciclo di feedback che inizia nel giorno di entrata in vigore della presente decisione, come indicato all'articolo 3, e termina il 29 febbraio 2016.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 20 Novembre 2015.

Fatto a Francoforte sul Meno,il 18 Novembre 2015.

Per il Consiglio Direttivo della BCE

Il Presidente della BCE

Mario DRAGHI

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2016_001_R_0002

 

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