Decisione N. 3/2015 del Comitato Congiunto UE-EFTA sul Transito Comune del 13 Ottobre 2015.

Il Comitato Congiunto UE-EFTA,

vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito (1) («convenzione»), in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, lettera e),

considerando quanto segue:

(1)La promozione degli scambi con la Repubblica di Serbia sarebbe agevolata da un regime comune di transito per merci trasportate tra la Repubblica di Serbia e l'Unione europea, la Repubblica d'Islanda, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e la Repubblica di Turchia.

(2)Al fine di instaurare tale regime, è opportuno invitare la Repubblica di Serbia ad aderire alla convenzione,

Ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1

In conformità all'articolo 15 bis della convenzione, la Repubblica di Serbia è invitata ad aderire alla convenzione a decorrere dal 1o dicembre 2015.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto ad Ankara,il 13 Ottobre 2015

Per il Comitato Congiunto UE-EFTA

Sottosegretario f.f.

Cemal DERELİ

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1451910926521&uri=OJ:JOL_2015_344_R_0003

 

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