Il Comitato Congiunto UE-EFTA,
vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci (1) («convenzione»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)Gli scambi di merci con la Repubblica di Serbia sarebbero agevolati dalla semplificazione delle formalità da applicare agli scambi di merci fra la Repubblica di Serbia e l'Unione europea, la Repubblica d'Islanda, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e la Repubblica di Turchia.
(2)Al fine di conseguire tale agevolazione, è opportuno invitare la Repubblica di Serbia ad aderire alla convenzione,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
In conformità all'articolo 11 bis della convenzione, la Repubblica di Serbia è invitata ad aderire alla convenzione a decorrere dal 1o dicembre 2015.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto ad Ankara,il 13 Ottobre 2015
Per il Comitato Congiunto UE-EFTA
Sottosegretario f.f.
Cemal DERELİ
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1451910926521&uri=OJ:JOL_2015_344_R_0002