Regolamento (UE) 2016/1 della Commissione del 3 Dicembre 2015.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze bifenazato, ciazofamid, ciromazina, mepanipirim, metrafenone, propamocarb e tebuconazolo sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. I livelli massimi di residui (LMR) per ditiocarbammati e tiram sono stati fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005. I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze boscalid, dazomet, fluazifop-P, picloram, piridaben, pyriofenone e tebufenpirad sono stati fissati nell'allegato III, parte A, di detto regolamento. Per la sostanza sulfoxaflor non sono stati fissati LMR specifici né essa è stata inclusa nell'allegato IV del regolamento; si applica pertanto il valore standard di 0,01 mg/kg di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento.

(2)Nel quadro di una procedura di autorizzazione dell'impiego di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva bifenazato su mirtilli, mirtilli giganti americani, uva spina e azzeruoli, è stata presentata una domanda di modifica degli attuali LMR, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(3)Per quanto concerne la sostanza boscalid, una domanda simile è stata presentata per fagioli e piselli (con baccello). Per quanto riguarda la sostanza ciazofamid, è stata presentata una domanda simile per le melanzane. Per quanto riguarda la sostanza ciromazina, una domanda simile è stata presentata per «lattughe e insalate», «foglie di spinaci e simili» ed «erbe fresche e fiori commestibili». Per quanto riguarda la sostanza dazomet, una domanda analoga è stata presentata per i frutti con il numero di codice 0100000, per carote, ravanelli, ortaggi a frutto (ad eccezione del mais dolce), cavoli a foglia, «lattughe e insalate» e «foglie di spinaci e simili». Per quanto riguarda la sostanza fluazifop-P, è stata presentata una domanda simile per sedani rapa, topinambur, piselli (senza baccello), carciofi, fagioli secchi, lenticchie, lupini, semi di lino, semi di papavero, semi di cartamo, infusioni di erbe (radici essiccate) e spezie (radici o rizomi). Per quanto concerne la sostanza mepanipirim, è stata presentata una domanda simile per fragole, pomodori, melanzane e cetrioli. Per quanto riguarda la sostanza metrafenone, è stata presentata una domanda simile per il luppolo. Per quanto riguarda la sostanza picloram, una domanda simile è stata presentata per la borragine. Per quanto concerne la sostanza propamocarb, è stata presentata una domanda simile per agli, cipolle e scalogni. Per quanto concerne la sostanza piridaben, è stata presentata una domanda simile per le cucurbitacee (con buccia commestibile). Per quanto concerne la sostanza pyriofenone, è stata presentata una domanda simile per le uve da tavola. Per quanto concerne la sostanza tebuconazolo, è stata presentata una domanda simile per cetrioli e zucchine. Per quanto concerne la sostanza tebufenpirad, è stata presentata una domanda simile per agrumi, prugne, fragole, pomodori, peperoni, melanzane, cetriolini, meloni e cocomeri.

(4)Conformemente all'articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005, è stata presentata una domanda per l'impiego della sostanza tiram sugli avocado. Il richiedente sostiene che l'impiego autorizzato di tale sostanza su tali prodotti in Australia e Nuova Zelanda determina residui che superano l'LMR di cui al regolamento (CE) n. 396/2005 e che è pertanto necessario fissare un LMR più alto per evitare di creare ostacoli commerciali all'importazione di tali prodotti.

(5)A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005, tali domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione.

(6)L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, analizzando in particolare i rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, e ha formulato pareri motivati sugli LMR proposti (2). L'Autorità ha trasmesso tali pareri alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi accessibili al pubblico.

(7)L'Autorità ha concluso nei suoi pareri motivati che, per quanto riguarda l'uso della sostanza ciromazina sulla scarola e l'uso della sostanza tebufenpirad sui peperoni, non si può escludere un rischio per il consumatore. È pertanto opportuno che gli attuali LMR restino invariati.

(8)Per quanto riguarda l'uso della sostanza ciromazina su dolcetta/valerianella ed erbe fresche, della sostanza dazomet sulla frutta e della sostanza tebufenpirad su prugne, cetriolini, meloni e cocomeri, i dati trasmessi ammettono LMR più bassi rispetto agli attuali. Tuttavia, dal momento che resta da verificare se tali LMR più bassi riflettano in modo adeguato le buone pratiche agricole (BPA) critiche utilizzate nell'UE e dato che gli attuali LMR sono sicuri per il consumatore, è opportuno non ridurre gli attuali LMR nel quadro dell'attuale regolamento bensì utilizzare, in sede di riesame di tutti gli attuali LMR per tali sostanze, le informazioni ricavate dai dati presentati.

(9)Per i ditiocarbammati, l'Autorità ha concluso che occorre fissare un nuovo LMR al livello di 7 mg/kg per gli avocado in modo da tener adeguatamente conto dell'uso della sostanza tiram su tali prodotti. L'LMR proposto è considerato sicuro per il consumatore.

(10)Per quanto riguarda tutte le altre domande, l'Autorità ha constatato che tutte le prescrizioni relative ai dati erano soddisfatte e che, sulla base di una valutazione dell'esposizione di 27 gruppi di consumatori europei specifici, le modifiche degli LMR richieste erano accettabili sotto il profilo della sicurezza dei consumatori. L'Autorità ha tenuto conto delle informazioni più recenti sulle proprietà tossicologiche delle sostanze. Né l'esposizione lungo tutto l'arco della vita a tali sostanze attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l'esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile (DGA) o della dose acuta di riferimento (DAR).

Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2016_002_R_0001

 

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