Il Consiglio Direttivo della Banca Centrale europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo periodo dell'articolo 128, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Gli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito, «gli Stati membri dell'area dell'euro») hanno il diritto di emettere monete metalliche in euro, soggetto all'approvazione da parte della Banca centrale europea (BCE) del volume dell'emissione.
(2)Qualora sia abolita la deroga in favore di uno Stato membro, esso è ammesso a partecipare alla procedura di approvazione nell'anno che precede la sostituzione del contante, in modo tale da poter esercitare il proprio diritto di emettere monete metalliche in euro dal giorno in cui diviene uno Stato membro dell'area dell'euro.
(3)Come disposto dall'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 651/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), le emissioni di monete metalliche da collezione sono computate nel volume di emissione di monete metalliche da sottoporre all'approvazione della Banca centrale europea su base complessiva.
(4)Devono essere stabilite le norme relative al quadro procedurale per l'approvazione del volume di emissione delle monete metalliche.
(5)Al fine di ottenere l'approvazione della BCE, gli Stati membri dell'area dell'euro devono presentare alla medesima le richieste di approvazione.
(6)Sebbene le metodologie per stimare la domanda di monete metalliche possano in certa misura variare tra gli Stati membri dell'area dell'euro, alla BCE deve essere fornito un determinato livello minimo di informazioni, al fine di verificare la domanda relativa al volume di emissione di monete metalliche per il quale è stata richiesta l'approvazione.
(7)I volumi di emissione di monete metalliche approvati non devono essere superati senza la preventiva approvazione della BCE.
(8)Al fine di consentire agli Stati membri dell'area dell'euro di disporre di un tempo sufficiente per la compilazione dei dati richiesti, gli effetti della presente decisione devono decorrere solo dal 1o gennaio 2016,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:
1)I termini «monete metalliche destinate alla circolazione» e «monete commemorative» hanno il medesimo significato di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 729/2014 del Consiglio (2);
2)Il termine «monete da collezione» ha il medesimo significato di cui all'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 651/2012;
3)Il termine «volume dell'emissione di monete metalliche» si riferisce alla differenza netta, in termini di valore facciale, tra il volume cumulativo di monete metalliche in euro emesse da uno Stato membro dell'area dell'euro e il volume cumulativo di monete metalliche in euro riconsegnate al medesimo Stato membro durante l'anno civile di riferimento.
Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_328_R_0022