Il Consiglio Direttivo della Banca Centrale europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 128, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)A partire dal 1o gennaio 1999, la Banca centrale europea (BCE) ha il diritto esclusivo di approvare il volume delle monete metalliche emesse da parte degli Stati membri la cui moneta è l'euro.
(2)I 19 Stati membri la cui moneta è l'euro hanno sottoposto all'approvazione della BCE le proprie stime sul volume di monete metalliche in euro da emettere nel 2016, accompagnate da note esplicative sulla metodologia utilizzata per formulare tali stime.
(3)Poiché il diritto degli Stati membri di emettere monete metalliche in euro è soggetto all'approvazione del volume di emissione da parte della BCE, i volumi approvati dalla BCE non possono essere superati dagli Stati membri senza la previa approvazione di quest'ultima.
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Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_328_R_0021