La Commissione europea,
visto il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 19/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra (1), in particolare l'articolo 15,
visto il regolamento (UE) n. 20/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra (2), in particolare l'articolo 15,
considerando quanto segue:
(1)Un meccanismo di stabilizzazione per le banane è stato introdotto dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, che è entrato provvisoriamente in vigore il 1o agosto 2013 relativamente alla Colombia e il 1o marzo 2013 relativamente al Perù.
(2)Un meccanismo analogo per le banane è stato introdotto dall'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra, che è entrato provvisoriamente in vigore nei paesi dell'America centrale nel 2013 e da ultimo in Guatemala il 1o dicembre 2013.
(3)In base ai suddetti meccanismi e a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 19/2013 e dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 20/2013, una volta superato un volume limite specifico per le importazioni di banane fresche (rubrica 0803 90 10 della nomenclatura combinata dell'Unione europea del 1o gennaio 2012) provenienti da uno dei paesi interessati, la Commissione adotta un atto di esecuzione mediante il quale può sospendere temporaneamente il dazio doganale preferenziale applicato alle importazioni di banane fresche per tale paese o decidere che tale sospensione non è appropriata.
(4)La decisione della Commissione è presa conformemente all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), in combinato disposto con l'articolo 4.
(5)Nell'ottobre 2015 le importazioni nell'Unione europea di banane fresche originarie del Guatemala hanno superato la soglia di 62 500 tonnellate metriche stabilita dal suddetto accordo commerciale. Nel novembre 2015 anche le importazioni nell'Unione europea di banane fresche originarie del Perù hanno superato la soglia di 86 250 tonnellate metriche per esse definita.
(6)In tale contesto, a norma dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 19/2013 e dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 20/2013, la Commissione ha tenuto in considerazione l'impatto delle importazioni in questione sulla situazione del mercato delle banane dell'Unione al fine di decidere se sospendere il dazio doganale preferenziale. A tal fine la Commissione ha esaminato l'effetto delle importazioni in questione sul livello dei prezzi dell'Unione, lo sviluppo delle importazioni provenienti da altre fonti e la stabilità complessiva del mercato delle banane fresche dell'Unione.
(7)Al momento del superamento della soglia definita per il 2015 le importazioni di banane fresche provenienti dal Perù rappresentavano poco meno del 2 % delle importazioni totali di banane fresche nell'Unione europea. In base a una proiezione delle importazioni fino alla fine del 2015, tenendo conto delle importazioni mensili nel 2015 e considerando che nel 2014 le importazioni provenienti dal Perù sono rimaste al di sotto del 2 % delle importazioni totali per l'intero anno civile, non vi sono elementi che suggeriscano che il livello delle importazioni provenienti dal Perù per l'intero 2015 rispetto alle importazioni totali sarebbe significativamente diverso.
(8)Al momento del superamento della soglia definita per il 2015 le importazioni di banane fresche provenienti dal Guatemala rappresentavano poco meno dell'1,5 % delle importazioni totali di banane fresche nell'Unione europea. Benché in termini assoluti questa cifra corrisponda al doppio del volume delle importazioni del 2014, in base a una proiezione delle importazioni fino alla fine del 2015 e tenendo conto delle importazioni mensili nel 2015, è improbabile che per l'intero 2015 le importazioni di banane provenienti dal Guatemala superino l'1,5 % delle importazioni totali.
(9)Mentre nei primi nove mesi del 2015 il prezzo delle importazioni provenienti dal Perù è stato in media di 670 EUR/tonnellata, vale a dire superiore del 4 % rispetto al prezzo medio delle altre importazioni, nello stesso periodo il prezzo delle importazioni provenienti dal Guatemala è stato in media di 621 EUR/tonnellata, vale a dire inferiore del 3,5 % rispetto ai prezzi medi delle altre importazioni di banane fresche nell'UE.
(10)Si prevede che le importazioni cumulate provenienti da Perù e Guatemala rimarranno al di sotto del 3,5 % delle importazioni totali per l'intero 2015 e che il loro prezzo medio cumulato sia paragonabile al livello dei prezzi delle altre importazioni.
Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_328_R_0019