Regolamento d’Esecuzione (UE) 2015/2296 della Commissione del 9 Dicembre 2015.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

Visto il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, del 17 dicembre 1987, che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione (2), in particolare l'articolo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)La nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 è stata pubblicata nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1366/2014 della Commissione (3). La data finale di applicazione di tale regolamento di esecuzione è stata fissata al 31 dicembre 2015.

(2)Al fine di applicare le procedure doganali elettroniche all'esportazione, è necessario inserire i codici di prodotto e la designazione della nomenclatura delle restituzioni all'esportazione nella TARIC con opportuno anticipo prima di applicare le restituzioni all'esportazione. È necessario prorogare la validità della pubblicazione di una versione consolidata della nomenclatura delle restituzioni all'esportazione nel caso in cui tali restituzioni dovessero essere introdotte sulla base del regolamento (UE) n. 1308/2013 successivamente a tale data.

(3)La nomenclatura delle restituzioni all'esportazione è utilizzata anche per l'applicazione nazionale di misure speciali di sostegno a favore delle regioni ultraperiferiche (POSEI). Al fine di migliorare l'applicazione uniforme di tali misure, la validità della pubblicazione della nomenclatura delle restituzioni all'esportazione dovrebbe essere prorogata.

(4)Le modifiche apportate alla nomenclatura combinata (NC) per il 2016 non necessitano di un adeguamento tecnico della nomenclatura delle restituzioni all'esportazione per il 2016.

(5)Il periodo di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1366/2014 dovrebbe pertanto essere esteso per un altro anno, ossia fino al 31 dicembre 2016,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

All'articolo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1366/2014, la data «31 dicembre 2015» è sostituita dalla data «31 dicembre 2016».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,il 9 Dicembre 2015

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015R2296

 

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