La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti a un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 21 bis, paragrafo 1 bis,
considerando quanto segue:
(1)È opportuno stabilire norme tecniche di regolamentazione per fornire una formulazione più precisa delle definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2002/87/CE e per coordinare adeguatamente le disposizioni sulla vigilanza supplementare adottate a norma degli articoli 7 e 8 e dell'allegato II della stessa.
(2)È importante precisare ulteriormente gli elementi di cui tener conto ai fini della segnalazione delle operazioni infragruppo significative e delle concentrazioni significative dei rischi.
(3)Ai sensi degli articoli 7 e 8 della direttiva 2002/87/CE, gli Stati membri sono tenuti a imporre determinati obblighi di segnalazione alle imprese regolamentate o alle società di partecipazione finanziaria mista. Le informazioni dovrebbero essere segnalate in modo coordinato, così da aiutare i coordinatori e le altre autorità competenti rilevanti a individuare gli aspetti pertinenti e da agevolare uno scambio più efficiente delle informazioni. Ai fini di una maggiore coerenza nelle segnalazioni delle concentrazioni significative dei rischi e delle operazioni infragruppo significative, le imprese regolamentate e le società di partecipazione finanziaria mista dovrebbero comunicare ai coordinatori almeno talune informazioni minime standardizzate.
(4)Gli articoli 7 e 8 della direttiva 2002/87/CE abilitano i coordinatori a monitorare le concentrazioni significative dei rischi e le operazioni infragruppo significative e a individuare i tipi di rischi e di operazioni che le imprese regolamentate di un conglomerato finanziario sono tenute a segnalare. I coordinatori hanno altresì il potere di fissare soglie. Nell'ottica di un coordinamento delle disposizioni in questione è opportuno stabilire una metodologia per aiutare i coordinatori e le altre autorità competenti rilevanti nell'esercizio delle loro funzioni.
(5)Nell'Unione vigono misure eterogenee in tema di vigilanza supplementare sulle concentrazioni dei rischi e sulle operazioni infragruppo. Nel rispetto dei vigenti quadri giuridici nazionali e dell'Unione, è opportuno prevedere una serie di misure minime di vigilanza in tema di vigilanza supplementare sulla concentrazione dei rischi e sulle operazioni infragruppo. Tenendo conto di tali misure minime le autorità competenti garantiranno la parità di condizioni e agevoleranno un coordinamento delle pratiche di vigilanza in tutta l'Unione.
(6)Gli obblighi imposti riguardo alle imprese regolamentate o alle società di partecipazione finanziaria mista muovono dagli obblighi settoriali vigenti in materia di concentrazione dei rischi e di operazioni infragruppo, dei quali non dovrebbero essere considerati una replica.
(7)Il presente regolamento è basato sui progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati alla Commissione dalle autorità europee di vigilanza (Autorità bancaria europea, Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali e Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati).
(8)Le autorità europee di vigilanza hanno condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, hanno analizzato i potenziali costi e benefici collegati e hanno chiesto il parere del gruppo delle parti istituito, rispettivamente, in conformità all'articolo 37 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010 (2), (UE) n. 1094/2010 (3) e (UE) n. 1095/2010 (4) del Parlamento europeo e del Consiglio.
Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015R2303