Decisione d’Esecuzione (UE) 2015/2301 della Commissione dell'8 Dicembre 2015.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 3, lettera a),

vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (2), in particolare l'articolo 12, paragrafi 1 e 4, l'articolo 19, frase introduttiva e lettere a) e b),

considerando quanto segue:

(1)La direttiva 2009/156/CE definisce le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano le importazioni di equidi vivi nell'Unione. A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), della medesima, una delle condizioni relative all'autorizzazione delle importazioni di equidi nell'Unione è che il paese terzo sia indenne da due anni da encefalomielite equina venezuelana.

(2)La decisione 93/195/CEE della Commissione (3) stabilisce modelli di certificati sanitari per la reintroduzione di cavalli registrati dopo un'esportazione temporanea per la partecipazione a corse, competizioni e manifestazioni culturali. Il modello di certificato sanitario di cui all'allegato II della medesima decisione stabilisce, tra l'altro, che un cavallo registrato esportato temporaneamente per un periodo non superiore a 30 giorni deve, dal momento della sua uscita dall'Unione, essere stato solamente nel paese che ha emesso il certificato per la reintroduzione nell'Unione o in un paese terzo appartenente allo stesso gruppo sanitario indicato nell'allegato I di tale decisione.

(3)La decisione 2004/211/CE della Commissione (4) stabilisce nel suo allegato I l'elenco dei paesi terzi, o delle loro parti ove si applichi la regionalizzazione, da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina, nonché le altre condizioni applicabili a tali importazioni («l'elenco»). Il Messico è compreso nell'elenco e assegnato al gruppo sanitario «D», mentre gli Stati Uniti sono assegnati nell'elenco al gruppo sanitario «C».

(4)L'elenco specifica inoltre che l'ammissione temporanea di cavalli registrati, la reintroduzione dopo un'esportazione temporanea di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali, le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione, nonché le importazioni di sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina dal Messico attualmente non sono autorizzate, mentre tali movimenti di cavalli registrati sono autorizzati dagli Stati Uniti.

(5)La decisione di esecuzione 2014/86/UE della Commissione (5) è stata adottata in previsione della manifestazione culturale Théâtre équestre Zingaro di Città del Messico tenutasi nel 2014. La decisione di esecuzione 2014/86/UE ha modificato l'articolo 1 della decisione 93/195/CEE al fine di autorizzare la reintroduzione nell'Unione di cavalli registrati dopo un'esportazione temporanea finalizzata alla partecipazione a tale manifestazione, a condizione che i cavalli registrati rispondessero ai requisiti stabiliti in un certificato sanitario redatto in conformità con il modello di certificato sanitario di cui all'allegato X della medesima decisione. La decisione di esecuzione 2014/86/UE ha inoltre modificato la decisione 93/195/CEE introducendo un nuovo allegato X che definisce tale certificato sanitario.

(6)La decisione di esecuzione 2014/86/UE ha inoltre modificato la decisione 2004/211/CE affinché l'elenco permettesse, fino al 15 aprile 2014, la reintroduzione dall'area metropolitana di Città del Messico di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea.

(7)Le manifestazioni equestri del LG Global Champions Tour avranno luogo con il patrocinio della Fédération Equestre Internationale a Miami, negli Stati Uniti, dal 7 al 9 aprile 2016 e nell'area metropolitana di Città del Messico, in Messico, dal 15 al 17 aprile 2016.

(8)Entrambe le manifestazioni del LG Global Champions Tour, negli Stati Uniti e nell'area metropolitana di Città del Messico, avranno luogo sotto controllo veterinario ufficiale. Visto l'elevato livello del controllo veterinario è possibile stabilire condizioni specifiche di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per la reintroduzione di tali cavalli dopo un'esportazione temporanea per un periodo non superiore a 30 giorni ai fini della partecipazione alle manifestazioni equestri del LG Global Champions Tour a Miami e, successivamente, a Città del Messico.

(9)La decisione 93/195/CEE andrebbe modificata al fine di poter autorizzare la reintroduzione nell'Unione fino al 30 aprile 2016 di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea finalizzata alla partecipazione al LG Global Champions Tour a Miami e a Città del Messico e di stabilire un modello di certificato sanitario destinato a tali cavalli registrati. Al contempo le disposizioni obsolete della decisione 93/195/CEE, come modificate dalla decisione di esecuzione 2014/86/UE, andrebbero soppresse.

(10)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 93/195/CEE.

Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015D2301

 

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