Regolamento d’Esecuzione (UE) 2015/2079 della Commissione del 18 Novembre 2015.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 187, lettere a), c) e d),

considerando quanto segue:

(1)Con la decisione 2014/668/UE (2), il Consiglio ha autorizzato la firma, a nome dell'Unione europea, e l'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (in seguito «l'accordo»). L'accordo prevede l'eliminazione dei dazi doganali sulle importazioni di merci originarie dell'Ucraina conformemente all'allegato I-A del capo I. L'appendice di detto allegato prevede un contingente tariffario per l'importazione di carni bovine.

(2)In attesa dell'entrata in vigore dell'accordo, in conformità al regolamento (UE) n. 374/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), il contingente tariffario per l'importazione di carni bovine nel 2014 e nel 2015 era stato aperto e gestito in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 411/2014 della Commissione (4).

(3)L'accordo sarà applicato provvisoriamente a decorrere dal 1o gennaio 2016. È pertanto necessario aprire periodi contingentali dal 1o gennaio 2016 in poi. Per tenere debitamente conto del fabbisogno di approvvigionamento del mercato di produzione, trasformazione e consumo, esistente ed emergente, nel settore della carne bovina nell'Unione in termini di competitività, certezza e continuità dell'approvvigionamento e della necessità di salvaguardare l'equilibrio del mercato stesso, è opportuno che tali contingenti siano gestiti dalla Commissione conformemente all'articolo 184, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(4)L'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (5) stabilisce che i regolamenti della Commissione relativi a un determinato contingente d'importazione possano disporre che i contingenti vengano gestiti mediante un regime che preveda l'attribuzione di diritti d'importazione in una prima fase e il successivo rilascio dei titoli d'importazione in una seconda fase. Un tale sistema consentirebbe agli operatori che hanno ottenuto diritti d'importazione di scegliere, nel corso del periodo contingentale, il momento in cui presentare domanda di titoli di importazione in funzione dei flussi commerciali effettivi.

(5)Il regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione (6) e il regolamento (CE) n. 382/2008 della Commissione (7) stabiliscono rispettivamente le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli e sulle domande di titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine. I regolamenti si applicano ai titoli d'importazione rilasciati ai sensi del presente regolamento, fatte salve le deroghe eventualmente necessarie.

(6)Inoltre è opportuno che le disposizioni del regolamento (CE) n. 1301/2006 relative alle domande di diritti d'importazione, alla situazione dei richiedenti e al rilascio dei titoli d'importazione si applichino anche ai titoli d'importazione rilasciati ai sensi del presente regolamento, ferme restando le condizioni supplementari previste da quest'ultimo.

(7)Ai fini di una corretta gestione dei contingenti tariffari, è opportuno disporre il deposito di una cauzione all'atto della presentazione della domanda di diritti d'importazione.

(8)Gli operatori dovrebbero essere tenuti a richiedere titoli d'importazione per tutti i diritti d'importazione loro assegnati, rispettando l'obbligo di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione (8).

(9)Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione (9) ha sostituito alcuni codici della nomenclatura combinata figuranti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (10) con nuovi codici che risultano ora diversi da quelli di cui all'appendice dell'allegato I-A del capo I dell'accordo. È pertanto opportuno riportare i nuovi codici della nomenclatura combinata nell'allegato I del presente regolamento.

(10)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli.

Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015R2079

 

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