La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 187, lettere a) e c),
considerando quanto segue:
(1)Con la decisione 2014/668/UE (2) il Consiglio ha autorizzato la firma, a nome dell'Unione europea, e l'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra. Il titolo IV dell'accordo prevede nello specifico la riduzione o l'eliminazione dei dazi doganali applicati alle merci originarie dell'Ucraina, a norma dell'allegato I-A di detto accordo. L'allegato I-A dell'accordo prevede in particolare l'apertura di contingenti tariffari per l'importazione di alcuni cereali nell'Unione. Il titolo IV e l'allegato I-A dell'accordo si applicano provvisoriamente a decorrere dal 1o gennaio 2016.
(2)È opportuno pertanto aprire contingenti tariffari per l'importazione di cereali a decorrere dal 2016. È opportuno altresì che alcuni di questi contingenti tariffari siano gestiti dalla Commissione secondo il metodo previsto dall'articolo 184, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013.
(3)Per consentire l'importazione ordinata e non a fini speculativi dei cereali originari dell'Ucraina nel quadro dei contingenti tariffari, è necessario subordinare queste importazioni al rilascio di un titolo di importazione. È pertanto opportuno applicare le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1301/2006 (3), (CE) n. 1342/2003 (4) e (CE) n. 376/2008 (5) della Commissione, fatte salve le deroghe previste dal presente regolamento.
(4)Per garantire una corretta gestione dei contingenti è opportuno prevedere i termini per la presentazione delle domande di titoli di importazione nonché gli elementi che devono figurare sulle domande e sui titoli.
(5)Per motivi di efficienza amministrativa è necessario che gli Stati membri utilizzino, per le notifiche alla Commissione, i sistemi d'informazione previsti dal regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (6).
(6)Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1006/2011 della Commissione (7) ha sostituito i codici NC relativi ai cereali figuranti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (8) con nuovi codici che risultano diversi da quelli cui si fa riferimento nell'accordo di associazione. Occorre pertanto riportare i nuovi codici NC nell'allegato del presente regolamento.
(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli.
Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015R2081