Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.
(2)A norma del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), le misure per la conservazione sono adottate tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili incluse, ove del caso, le relazioni del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) e di altri organismi consultivi, nonché alla luce di eventuali pareri dei consigli consultivi.
(3)Spetta al Consiglio adottare misure concernenti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca comprese, se del caso, talune condizioni a esse funzionalmente collegate. Le possibilità di pesca dovrebbero essere ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ogni Stato membro la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca e conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013.
(4)A norma del regolamento (UE) n. 1380/2013, i totali ammissibili di catture (TAC) dovrebbero pertanto essere stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto di aspetti biologici e socioeconomici e garantendo al contempo parità di trattamento ai diversi settori della pesca, nonché conformemente alle opinioni espresse in sede di consultazione delle parti interessate.
(5)Le possibilità di pesca per gli stock soggetti a piani pluriennali specifici dovrebbero essere fissate conformemente alle norme stabilite nei piani stessi. Di conseguenza, i limiti di cattura per gli stock di merluzzo bianco nel Mar Baltico dovrebbero essere stabiliti conformemente alle norme previste dal regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (2).
(6)A causa di cambiamenti nella biologia dello stock orientale di merluzzo bianco, il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) non ha potuto stabilire i punti di riferimento biologici per lo stock di merluzzo bianco nelle sottodivisioni CIEM 25-32 e ha invece raccomandato che il TAC relativo a tale stock sia fissato secondo l'approccio applicabile agli stock per i quali si dispone di dati limitati. In mancanza di punti di riferimento biologici è stato impossibile seguire le norme per la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca per lo stock di merluzzo bianco in tali sottodivisioni a norma del regolamento (CE) n. 1098/2007. Dal momento che la mancata fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca potrebbe costituire una grave minaccia per la sostenibilità dello stock di merluzzo bianco, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi della PCP stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013 è opportuno fissare il TAC sulla base dell'approccio applicabile agli stock per i quali si dispone di dati limitati a un livello corrispondente all'approccio sviluppato e raccomandato dal CIEM.
(7)Considerato il nuovo approccio del CIEM ai pareri scientifici ai fini della fissazione delle possibilità di pesca per il merluzzo bianco nelle sottodivisioni 22-24, è opportuno applicare un approccio graduale alla riduzione delle possibilità di pesca.
(8)Alla luce dei più recenti pareri scientifici, al fine di tutelare le zone di deposito delle uova del merluzzo bianco occidentale, è opportuno stabilire possibilità di pesca al di fuori dei periodi di riproduzione (15 febbraio - 31 marzo 2016 e, di conseguenza, non nel mese di aprile, come in precedenza applicabile). Tale fissazione di possibilità di pesca contribuirà allo sviluppo positivo dello stock e, quindi, al raggiungimento degli obiettivi della PCP stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013.
(9)Il regolamento (UE) n. 1380/2013 stabilisce l'obiettivo della PCP di ottenere il tasso di sfruttamento del rendimento massimo sostenibile entro il 2015, ove possibile, e progressivamente entro il 2020 per tutti gli stock. Dal momento che ottenere tale tasso di sfruttamento entro il 2016 avrebbe serie conseguenze per la sostenibilità sociale ed economica delle flotte che pescano stock di spratto e di aringa, è accettabile raggiungerlo al più tardi nel 2017. Le possibilità di pesca per il 2016 per tali stock dovrebbero essere stabilite in modo da garantire che il tasso di sfruttamento del rendimento massimo sostenibile sia ottenuto progressivamente entro tale data.
(10)L'utilizzo delle possibilità di pesca stabilite dal presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (3), in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento relativi alla registrazione delle catture e dello sforzo di pesca nonché alla trasmissione dei dati sull'esaurimento delle possibilità di pesca alla Commissione. Il presente regolamento dovrebbe pertanto specificare i codici relativi agli sbarchi di stock oggetto del medesimo, che gli Stati membri devono utilizzare quando trasmettono tali dati alla Commissione.
Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015R2072