La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 12,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 517/2014 comprende obblighi riguardanti la certificazione di imprese e persone fisiche. Per quanto riguarda la certificazione delle persone fisiche, a differenza del regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), le apparecchiature contemplate comprendono anche le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero. Il regolamento (UE) n. 517/2014 contiene anche obblighi riguardo al contenuto dei programmi di certificazione che devono comprendere informazioni sulle pertinenti tecnologie che consentono di sostituire i gas fluorurati a effetto serra o ridurne l'uso e sulla manipolazione di tali tecnologie in condizioni di sicurezza.
(2)Ai fini dell'applicazione dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 517/2014, è pertanto necessario aggiornare i requisiti minimi quanto agli ambiti di attività, nonché alle competenze e conoscenze contemplati, specificando le modalità di certificazione e le condizioni per il riconoscimento reciproco.
(3)Al fine di tener conto dei sistemi di qualificazione e certificazione esistenti, in particolare di quelli che sono stati adottati sulla base del regolamento (CE) n. 842/2006, che nel frattempo è stato abrogato, e dei requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 303/2008 della Commissione (3), nella misura del possibile tali requisiti dovrebbero essere incorporati nel presente regolamento.
(4)Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 303/2008.
(5)Affinché gli Stati membri abbiano il tempo di adeguare i loro programmi di certificazione delle persone fisiche includendo le attività relative alle celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, è opportuno applicare a decorrere dal 1o luglio 2017 l'obbligo di essere in possesso di un certificato in conformità del presente regolamento per quanto riguarda le attività in relazione alle celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero.
(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 24 del regolamento (UE) n. 517/2014.
Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015R2067