La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1), in particolare l'articolo 247,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CEE) n. 2454/93 (2) stabilisce la possibilità che talune merci siano trasformate nell'ambito del regime di trasformazione sotto controllo doganale senza un esame delle condizioni economiche di cui all'articolo 133, lettera e), del regolamento (CEE) n. 2913/92. Per tali merci le condizioni economiche sono considerate soddisfatte a norma dell'articolo 552 del regolamento (CEE) n. 2454/93. Dette merci sono disciplinate dall'allegato 76, parte A, del regolamento (CEE) n. 2454/93.
(2)L'allegato 76, parte A, numero d'ordine 11, del regolamento (CEE) n. 2454/93 disciplina alcuni componenti, parti, assemblaggi o materiali che possono essere trasformati in prodotti per la tecnologia dell'informazione.
(3)Il vetro solare può essere trasformato in pannelli solari nell'ambito del regime di trasformazione sotto controllo doganale. L'operazione di trasformazione è disciplinata dall'allegato 76, parte A, numero d'ordine 11, del regolamento (CEE) n. 2454/93.
(4)Se dichiarato per l'immissione in libera pratica, il vetro solare originario della Repubblica popolare cinese, destinato alla trasformazione nell'ambito del regime di trasformazione sotto controllo doganale sarebbe soggetto a un dazio antidumping definitivo a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 470/2014 della Commissione (3) o a un dazio compensativo definitivo a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 471/2014 della Commissione (4).
(5)La trasformazione del vetro solare originario della Repubblica popolare cinese nell'ambito della trasformazione sotto controllo doganale può incidere negativamente sugli interessi essenziali dei produttori unionali di vetro solare. Pertanto l'uso della trasformazione sotto controllo doganale dovrebbe essere possibile solo previo esame delle condizioni economiche da parte del comitato del codice doganale, a norma dell'articolo 552, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93, nell'ipotesi che tali condizioni siano soddisfatte.
(6)È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2454/93.
(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
Nell'allegato 76, parte A, del regolamento (CEE) n. 2454/93, il testo della colonna 1 del numero d'ordine 11 è sostituito dal seguente:
«Qualsiasi tipo di componente elettronico, parti, assemblaggi (inclusi i sottoassemblaggi) o materiali (elettronici o meno) che sono indispensabili al funzionamento elettronico del prodotto trasformato, eccetto il vetro solare che sarebbe soggetto a un dazio antidumping provvisorio o definitivo o a un dazio compensativo provvisorio o definitivo se dichiarato per l'immissione in libera pratica.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles,il 17 Novembre 2015
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015R2064