Regolamento d’Esecuzione (UE) 2015/2063 della Commissione del 17 Novembre 2015.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, lettera a),

vista la decisione 2004/859/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (2), in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

(1)Il protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia del 14 maggio 1973 (3) (l'«accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia») e il protocollo n. 3 dell'accordo SEE (4) fissano il regime commerciale applicabile a determinati prodotti agricoli e ad alcuni prodotti agricoli trasformati tra le parti contraenti.

(2)Il protocollo n. 3 dell'accordo SEE dispone l'applicazione di un dazio nullo ad alcune acque contenenti zucchero o altri dolcificanti o aromatizzanti, classificate al codice NC 2202 10 00, e ad altre bevande non alcoliche, non contenenti prodotti di cui alle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti di cui alle voci da 0401 a 0404, classificate al codice NC 2202 90 10.

(3)L'applicazione del dazio nullo alle acque e alle altre bevande in questione è stata temporaneamente sospesa, per un periodo illimitato, per la Norvegia dall'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (5) (di seguito denominato l'«accordo in forma di scambio di lettere»), approvato con la decisione 2004/859/CE. In conformità dell'accordo in forma di scambio di lettere, le importazioni esenti da dazi delle merci di cui ai codici NC 2202 10 00 ed ex 2202 90 10 originarie della Norvegia sono consentite solo entro i limiti di un contingente esente da dazi. Le importazioni che superano il contingente assegnato sono soggette a dazio.

(4)L'accordo in forma di scambio di lettere prescrive inoltre che i prodotti in questione godano di un accesso illimitato in franchigia doganale all'Unione, se il contingente tariffario non è esaurito entro il 31 ottobre dell'anno precedente. Dai dati forniti alla Commissione risulta che il contingente annuale per il 2015 per le acque e le bevande in questione, aperto a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 1130/2014 della Commissione (6), non era esaurito al 31 ottobre 2015. È quindi opportuno concedere ai prodotti in questione un accesso illimitato in franchigia doganale all'Unione dal 1o gennaio al 31 dicembre 2016.

(5)La sospensione temporanea del regime di franchigia doganale applicato in virtù del protocollo n. 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia non si applica pertanto per l'anno 2016.

(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato incaricato delle questioni orizzontali relative agli scambi di prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato I,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

1.Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2016, alle merci classificate ai codici NC 2202 10 00 (acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti) ed ex 2202 90 11, ex 2202 90 15 ed ex 2202 90 19 [altre bevande non alcoliche contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito) — suddivisioni TARIC 11 e 19] originarie della Norvegia è concesso un accesso illimitato in franchigia doganale all'Unione.

2.Le norme d'origine da applicare ai prodotti di cui al paragrafo 1 sono quelle definite nel protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia del 14 maggio 1973.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,il 17 Novembre 2015

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015R2063

 

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