Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1)L'Unione promuove la ratifica delle convenzioni internazionali sul lavoro classificate dall'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) come aggiornate, per contribuire agli sforzi dell'Unione volti a promuovere i diritti umani e un lavoro dignitoso per tutti, nonché ad eradicare la tratta degli esseri umani sia all'interno che all'esterno dell'Unione. La protezione dei principi e diritti fondamentali nel lavoro ne costituisce un elemento essenziale.
(2)La Convenzione sul lavoro forzato del 1930 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, integrata dal protocollo del 2014, è una convenzione fondamentale dell'ILO e riguarda la regolamentazione che richiama norme fondamentali del lavoro.
(3)Nella misura in cui il protocollo del 2014 della Convenzione sul lavoro forzato del 1930 dell'Organizzazione internazionale del lavoro («protocollo»), contempla la tutela delle vittime della criminalità di cui all'articolo 82, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'Unione ha già adottato norme comuni che disciplinano in ampia misura tale materia, in particolare attraverso la direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Il protocollo può incidere su tali norme comuni.
(4)L'articolo 19, paragrafo 4, della Costituzione dell'ILO, sull'adozione e la ratifica delle convenzioni, si applica per analogia ai protocolli, che sono accordi internazionali vincolanti, soggetti a ratifica e collegati a convenzioni.
(5)Poiché solo gli Stati possono essere parti del protocollo, l'Unione non può ratificarlo.
(6)Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere autorizzati a ratificare il protocollo, agendo congiuntamente nell'interesse dell'Unione, per le parti di competenza dell'Unione a norma dell'articolo 82, paragrafo 2, TFUE.
(7)Gli articoli da 1 a 4 del protocollo contengono obblighi riguardanti la normativa dell'Unione relativa alla protezione delle vittime di reato. Tali disposizioni rientrano pertanto nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo V, TFUE, in particolare l'articolo 82, paragrafo 2.
(8)L'articolo 82, paragrafo 2, TFUE costituisce l'unica base giuridica su cui dovrebbe fondarsi la presente decisione. Il protocollo, in particolare l'articolo 4, fa riferimento anche allo status in materia di soggiorno delle vittime del lavoro forzato od obbligatorio, nella misura in cui ciò è necessario per consentire a tali vittime di disporre di adeguati ed efficaci mezzi di ricorso. Tuttavia, tale obiettivo, che è in relazione all'articolo 79 TFUE, è solo accessorio, mentre gli obiettivi di cui all'articolo 82, paragrafo 2, TFUE sono identificabili quali scopi e componenti preponderanti.
(9)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente atto, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
(10)Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dalla direttiva 2011/36/UE e dalla direttiva 2012/29/UE, e partecipano pertanto all'adozione della presente decisione.
(11)Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a ratificare il protocollo per quanto riguarda le materie relative alla cooperazione giudiziaria in materia penale di cui agli articoli da 1 a 4 del medesimo. Le parti del protocollo che rientrano nella competenza conferita all'Unione diverse dalle parti relative alla cooperazione giudiziaria in materia penale formeranno oggetto di una decisione adottata parallelamente alla presente decisione,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
Gli Stati membri sono autorizzati a ratificare il protocollo del 2014 della Convenzione sul lavoro forzato del 1930 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, per le parti del protocollo, contenute negli articoli da 1 a 4, che rientrano nella competenza conferita all'Unione europea ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 2, TFUE.
Articolo 2
Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie a depositare quanto prima, e preferibilmente entro il 31 dicembre 2016, i loro strumenti di ratifica del protocollo presso il direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles,il 10 Novembre 2015
Per il Consiglio
Il Presidente
P.GRAMEGNA
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015D2071